Appalto Assicurativo: premio aziendale di produttività individuale 2016

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2016 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 20/11/2014, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del corrente mese di giugno 2017.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2016, rispetto all’anno 2015, comprensivo del tasso di inflazione, siano pari o superiori a:

  • 2,0 %
  • 4,0 %
  • 6,0 %

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum, come indicato nella tabella del documento sotto allegato.

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti (e/o licenziati) nel corso dell’anno 2016, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Per il dipendente che nel corso del 2016 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Per il dipendente che nel corso del 2016 ha variato la misura dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.

Per il dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall’art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul “trapasso d’agenzia”, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6,0%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,0% o 4,0%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno; in caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 6,0%.

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 23 giugno 2017

Il Coordinatore Nazionale Fisac-Cgil

– scarica il documento allegato

 

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