Con il Decreto di recepimento IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, cambiano i profili che caratterizzano la persona fisica quale titolare effettivo.
Questo cambiamento ha riflessi anche ai fini fiscali già a partire dal corrente anno in quanto con la Legge 6 agosto 2013 n.97, conosciuta come Legge Europea 2013 il Legislatore ha previsto che ai fini del monitoraggio fiscale di cui al Dl 167/90, per individuare per i Soggetti a ciò obbligati, in particolare per la compilazione del quadro RW, occorre tener conto delle definizioni contenute nel Dlgs 231/2007 normativa antiriciclaggio.
La Norma fu illustrata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.38/E del 23 dicembre 2013 dove è indicato che in pratica l’obbligo di dichiarazione (quadro RW) riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a Società Estere, Fondazioni Trust…siano riconducibili a Persone fisiche, precisando che tale definizione attiene a Soggetti non fittiziamente interposti. Questi concetti sono ripresi nelle istruzioni al quadro RW del Modello di Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2016.
Tutto ciò è di attualità visto che sono aperte le opzioni di adesione alla Voluntary Disclosure e comunque la loro osservanza è fondamentale per non incorrere in contestazioni, frequenti in presenza di uno scambio di informazioni con i Paesi esteri.
L’art. 8 dello schema di Dlgs cambia sia gli obblighi a carico degli Intermediari bancari/finanziari-e di conseguenza dei dati che devono tramettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate (art.1 Dl 167/90)- sia l’individuazione del Soggetti (art.4 stesso Dl) tenuti a compilare la dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero (quadro RW).
In questa ultima sede vengono individuati quali Soggetti sono altresì tenuti alla dichiarazione e coloro i quali, pur non essendo possessori diretti degli investimenti, ne sono i Titolari effettivi secondo quanto previsto dall’art.1 comma 2 lettera pp e dall’art.20 del Dlgs. antiriciclaggio.
Sono tali: A) la persona fisica o le persone fisiche nell’interesse della quale (o delle quali) il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione eseguita. – B) la persona fisica che possiede o controlla un Entità giuridica in misura superiore al 25% del capitale, anche attraverso Società controllate o Fiduciarie. – C) la persona fisica che abbia il controllo della maggioranza dei voti assembleari o che possa (in forza di particolari vincoli contrattuali) esercitare un’influenza dominante.
In ultima analisi, ove l’individuazione non possa essere univoca, il Titolare coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) titolari di poteri di amministrazione o di direzione della Società.
Di grande importanza è la circostanza che debba essere mantenuta traccia dell’iter seguito nella individuazione del titolare stesso: in pratica, proprio per le conseguenze che nascono da tale fatto a posteriori, dovranno potersi ricostruire le informazioni che hanno portato a questo status o che lo hanno variato nel tempo.