Nel Decreto Antiriciclaggio, di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, vi è una novità importante sul tema delle sanzioni amministrative, che modifica in modo radicale la disciplina prima in vigore. Infatti per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto recepente la IV Direttiva Europea, è prevista l’applicazione della legge vigente al tempo della violazione commessa se questa è più favorevole.
E’ da sottolineare che la formula espressa dal Decreto non è delle più facile in tema di applicabilità. Infatti, per evitare incertezze nell’applicazione della nuova legge, ci si aspettava una più compiuta applicazione del principio del Favor reianche nella materia amministrativa. Il Favor rei permette, in deroga espressa al principio dell’irretroattività della Legge penale, l’applicazione retroattiva di una norma penale modificata parzialmente da una successiva norma di legge, quando questa prevede una disciplina più favorevole all’autore del reato.
Oggi, per la successione di leggi nel tempo in materia di riciclaggio si profila l’applicazione del principio per cui nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della riforma non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto (sanzionate in via amministrativa) si dovrà applicare la legge vigente all’epoca della violazione commessa, ma solo se più favorevole.
Interpretando al contrario la disposizione si deduce che se l’illecito amministrativo è stato commesso prima della riforma (e la legge prima è più favorevole rispetto a quella vigente nel momento in cui è stata commessa l’infrazione stessa) si dovrebbe applicare quest’ultima. Ma ciò pone una questione delicata di ordine sistematico in quanto nel nostro Ordinamento giuridico le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati.
Questo non toglie, secondo la recente giurisprudenza (anche costituzionale), che il principio della irretroattività della disciplina più favorevole in materia amministrativa possa essere contraddetto da una norma transitoria recante unadisposizione(anch’essa transitoria) espressa. Questo è avvenuto, per es., per le sanzioni amministrative tributarie e da monitoraggio fiscale.
A questo si sommi che quello dell’applicazione retroattiva della lexmitior (anche con rifermento alle sanzioni amministrative), costituisce un principio generale del Diritto Europeo.Perciò, anche in virtù del fatto che le sanzioni amministrative antiriciclaggio sono di derivazione europea, sarebbe stato opportuno evitare di ingenerare dubbi e prevedere espressamente che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori definiscono sanzioni diverse, si sarebbe dovuto applicare la legge più favorevole.
L’individuazione della legge vigente all’epoca della violazione commessa, dovrà anche tenere conto delle modifiche apportate al testo originario del Dlgs. 231/07 dal Dlgs 8/2016 recante disposizioni in materia di depenalizzazione, il quale ha trasformato in illeciti amministrativi le violazioni dell’obbligo di identificazione della Clientela e degli obblighi di registrazione.
A contribuire alla corretta interpretazione della norma viene in aiuto La relazione illustrativa del governo che sulla norma specifica della successione delle leggi nel tempo, richiama espressamente il principio del Favor rei.