I Professionisti di area economica-contabile sono in prima linea nel contrasto al riciclaggio ma contemporaneamente hanno anche visto aumentare i rischi di coinvolgimento in reati amministrativi e penali.
Da un lato, infatti, le segnalazioni di operazioni sospette effettuate da questi ultimi sono aumentate nel 2016 del 50% rispetto all’anno precedente (indice di maggior sensibilità di fronte al problema) e dall’altro lato, l’entrata in vigore del reato di auto-riciclaggio e l’accresciuto controllo ispettivo della Guardia di Finanza, li espone in prima persona ai controlli ed alle sanzioni.
L’aspetto più sensibile riguarda le conseguenze penali. Ricordiamo che scatta il reato di auto-riciclaggio (art.648bis Codice penale) nei confronti di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni od altra utilità provenienti da delitto non colposo, oppure compie (in relazione ad essi) altre azioni operazioni in moda tale da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Se questi beni/denaro sono impiegati in attività economiche si commette il reato di analoga gravità previsto dall’art.648ter.
La giurisprudenza è stata fino ad ora molto rigorosa e da qui emergono i rischi per i Professionisti nell’assistere i propri Clienti. Ricordiamo che i Giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente il reato di riciclaggio in capo al Rappresentante legale ed al Socio di una Società che avevano fato transitare dalla contabilità i proventi derivanti da un reato ascrivibile ad un loro parente (Cassazione 11491/2017).
E’ stato ritenuto, ancora, reato di integrazione di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività in essere (Cassazione 1422/2012). Ed inoltre, si configura di per sé come autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il semplice trasferimento di denaro (con provenienza delittuosa) da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente Istituto di credito (Cassazione 546/2011). Questo pur in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari in quanto stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito (Cassazione 47375/2009). Non è necessario infatti che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata (Cassazione 1422/2012 e 3397/2012).
Il riciclaggio, a differenza dell’auto-riciclaggio, richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti altri estranei al reato principale (quello presupposto). Infatti la difficolta da parte degli inquirenti risiede proprio nel provare la consapevolezza del soggetto terzo della provenienza illecita dei beni/utilità.
L’auto-riciclaggio (art.648ter, n.1 Codice penale) risolve la difficoltà di provare il coinvolgimento del soggetto terzo nel ripulire le somme illegali in quanto è lo stesso soggetto che ha commesso il reato principale (da cui derivano beni/utilità) a trasferire, investire od impiegare le stesse, ne discende che i reati tributari, societari o fallimentari spesso costituiscono i reati-fonte allorquando i proventi illecitamente ottenuti vengono trasferiti, investiti od impiegati in attività economiche. Rispetto al riciclaggio è richiesto un ostacolo all’identificazione della provenienza non generica ma concreta.
Tale fatto non è indifferente in quanto, secondo i giudici di legittimità, il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui denaro di illecita provenienza venga depositato in banca visto che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto che sia stato depositato, il denaro viene automaticamente sostituito (come scritto sopra).
Il Professionista cheassiste un cliente dovrà tener presente il momento in cui è stato commesso il reato-fonte. L’auto-riciclaggio è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ma il reato presupposto può essere stato commesso anche prima. L’accusa deve provare l’esistenza della violazione, non potendola solo presumere (Cassazione 13901/2016). Perciò se in passato un contribuente ha commesso un reato tributario, societario o fallimentare –anche se prescritto- rischia comunque di essere perseguitoper auto-riciclaggio ove l’impiego od il trasferimento avvenga dopo il 1° gennaio 2015.