Antiriciclaggio: studi professionali ed esonero

L’antiriciclaggio sarà più a misura di Professionisti. Un esonero fortedall’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze. Il testo finale del Decreto di recepimento IV Direttiva Europea Antiriciclaggio appena approvata dal Consiglio dei Ministri, richiama molta parte delle condizioni poste nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato, con l’esclusione di quelle che il Governo ha ritenuto fuori dal limite stabilito dai principi comunitari con un Decreto che sarebbe stato esposto ad un eccesso di delega.

            L’esclusione per i Professionisti dall’obbligo di segnalazione delle Operazioni Sospette (Sos) per le informazioni che ricevono dai loro Clienti (o che ottengono riguardo agli stessi) nel corso degli esami della posizioni giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa, o di rappresentanza in un procedimento davanti ad un’Autorità Giudiziaria od in relazione a quest’ultimo (anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più Avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo od evitarlo, dove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso), è tra le novità del nuovo provvedimento.

Decade il termine dei trenta giorni oltre il quale la trasmissione all’Uif  si sarebbe considerata tardiva e quindi sanzionabile. Il concetto di ritardo, però, non svanisce definitivamente. I Soggetti obbligati dovranno comunque procedere a comunicare senza indugio qualora ravvisino (o sospettino) che le operazioni dei Clienti siano in sospetto di riciclaggio. In ogni caso la segnalazione dovrà  sempre precedere l’effettuazione dell’operazione a rischio.

            Il fronte sanzionatorio registra una concreta mitigazione basata sul principio che la punibilità colpisce i casi di frode e quelli più gravi così come le violazioni plurime o reiterate. Si introduce però la possibilità (per le sanzioni amministrative) di ottenere la riduzione di un terzo mediante richiesta al Ministero dell’Economia, prima della scadenza del termine per l’impugnazione del Decreto che irroga la sanzione (escluso chi se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti).

Nella Direttiva Europea vi è anche l’ampliamento degli obblighi di Adeguata Verifica per le Persone politicamente esposte. Nell’ultima formulazione del Decreto risultano essere inclusi anche i Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, Città Metropolitane, Centri con popolazione superiore a 15mila abitanti ed i vertici della Società Partecipate. Viene, altresì, confermata l’esclusione degli obblighi di identificazione della Clientela per le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il versamento di tributi e sanzioni in favore delle Pubbliche Amministrazioni o di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini prestampati. L’esclusione è vincolata ad una doppia condizione: il bollettino deve riportare i dati in modo da consentire la gestione automatizzata dal terminale utilizzato per l’operazione, terminale che non deve permettere di poter effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite.

Gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela non daranno effetti anche per la redazione e trasmissione (o della sola trasmissione) delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di gestione del Personale. Per i Tabaccai nessun obbligo di adeguata verifica ma solo identificazione del Cliente.

            Viene anche istituito un Registro degli Operatori Professionali per i Compro oro.

 

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