Premessa – L’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 Supplemento Ordinario n. 57, prevede che per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio 20172019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019), le imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, possono chiedere che il finanziamento degli assegni straordinari a loro carico, entro il limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel predetto triennio, venga ridotto:
- per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, di un importo pari all’85 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22;
- per le decorrenze di assegno straordinario negli anni 20182019, di un importo pari al 50 per cento dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22.
All’integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (istituita presso l’Inps ai sensi dell’art. 37 della legge n. 88/1989), nel limite delle somme stanziate annualmente e indicate dal comma 236 della citata legge di bilancio, per gli anni dal 2017 al 2021, e fermo restando il limite numerico complessivo di 25.000 accessi nel triennio 20172019.
Si precisa che possono chiedere la riduzione del finanziamento in argomento anche i datori di lavoro con accordi aziendali in essere stipulati alla data del 31 dicembre 2016.
Si illustrano di seguito le modalità di trattazione per i settori credito ordinario e credito cooperativo.
1. Nuove Categorie
Le prestazioni in argomento vengono inquadrate nelle nuove categorie:
- 127 CRED27 Assegno Straordinario Credito L. 232/2016
- 128 COOP28 Assegno Straordinario Credito Cooperativo L. 232/2016.
A queste corrisponde una apposita istanza telematica, da presentare a cura del datore di lavoro.
Assegno Straordinario Credito legge 232/2016
- Gruppo: 0006 Altre prestazioni
- Sottogruppo: 0055
Assegno Straordinario Credito legge 232/2016
- Tipo: 0038 finalizzato a pensione di Vecchiaia
Assegno Straordinario Credito legge 232/2016
- Gruppo: 0006 Altre prestazioni
- Sottogruppo: 0055
Assegno Straordinario Credito legge 232/2016
- Tipo: 0039 finalizzato a pensione Anticipata
Assegno Straordinario Credito Cooperativo legge 232/2016
- Gruppo: 0006 Altre prestazioni
- Sottogruppo: 0056
Assegno Straordinario Credito Coop legge 232/2016
- Tipo: 0038 finalizzato a pensione di Vecchiaia
Assegno Straordinario Credito Cooperativo legge 232/2016
- Gruppo: 0006 Altre prestazioni
- Sottogruppo: 0056
Assegno Straordinario Credito Coop legge 232/2016
- Tipo: 0039 finalizzato a pensione Anticipata
Tali prestazioni sono del tutto identiche a quelle delle categorie 027 e 028 quanto alle modalità di acquisizione dei dati di liquidazione, di calcolo, compresa riduzione dell’8% e dell’11% per il Fondo credito ordinario, di tassazione e alla memorizzazione delle informazioni nel database.
Ai nuovi trattamenti possono accedere i lavoratori dipendenti dalle medesime aziende esodanti del settore bancario del credito e del credito cooperativo.
2. Decorrenza e scadenza della prestazione
La decorrenza delle prestazioni in argomento deve essere compresa fra gennaio 2017 e dicembre 2019.
Si rammenta che per gli anni 2016 e 2017 l’assegno straordinario a carico del settore del credito ordinario può essere riconosciuto anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Pertanto per le prestazioni di categoria 027VOCRED con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 1° dicembre 2017 la permanenza individuale massima è modificata da 5 a 7 anni.
Conseguentemente anche per la categoria 127CRED27:
- per le decorrenze 2017, la scadenza massima si colloca entro il limite dei 7 anni pari a 84 mesi;
- per le decorrenze 2018 e 2019, la scadenza massima si colloca entro il limite dei 5 anni pari a 60 mesi;
Per la categoria 128COOP28 la scadenza massima si colloca sempre entro il limite dei 5 anni pari a 60 mesi.
3. Gestione della riduzione
La disposizione prevede che per i primi 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità, l’importo della riduzione sia dell’assegno straordinario che della contribuzione correlata è posto a carico della GIAS.
Si descrivono di seguito le modalità di gestione della riduzione, che viene impostata e trattata in ogni caso a livello centrale.
Sono stati individuati due nuovi codici fondo identificativi che vengono scritti, per i primi 24 mesi, a esclusione della tredicesima mensilità, sia nella sezione della competenza (GP5/6) che in quella del pagamento (GP8) relativamente:
- alla contribuzione correlata a carico GIAS (888), che assume un valore costante;
- alla quota dell’assegno straordinario a carico GIAS (889), che è pari:
- per le decorrenze 2017, all’85% dell’importo massimo della NASPI equivalente;
- per le decorrenze 2018 e 2019, al 50% dell’importo massimo della NASPI equivalente. Poiché l’importo della NASPI decresce dal 4° mese in poi, anche il valore memorizzato decresce dal 4° mese.
4. Quantificazione della provvista
I codici 888 e 889 vengono riportati nel segmento GP8MD40 e operano automaticamente in diminuzione dell’importo della provvista mensile a carico dell’azienda.
Le procedure di rendicontazione imputeranno alla GIAS le somme relative a i due codici fondo. 5. Portale Prestazioni Atipiche
Nel dettaglio della provvista mensile, messo a disposizione dell’azienda sul Portale, per ciascun soggetto viene riportato l’importo del finanziamento con e senza riduzione.
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