Maternità: Premio alla nascita. Dal 4 maggio è possibile inviare a INPS le richieste per l’erogazione del premio alla nascita. Si tratta, lo ricordiamo, di una prestazione economica di 800 Euro una tantum, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, che verrà corrisposta direttamente dall’Istituto previdenziale alla gestante, a partire dal 7° mese di gravidanza. Il premio sarà riconosciuto per ogni figlio nato o adottato/affidato nel corso del 2017. Al momento della presentazione della domanda occorre che venga specificato l’evento per il quale si richiede il premio e più precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi della nascita o adozione.
Malattia: rientro anticipato al lavoro. Il lavoratore in malattia qualora anticipi il rientro in attività è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, così come avviene quando lo stato di malattia viene prolungato. La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dell’Inps. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche un illecito disciplinare. In caso di prolungamento della malattia, il lavoratore provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione: lo stesso modo di procedere deve valere nel caso di una guarigione anticipata.
Ne consegue che il dipendente assente per malattia, qualora intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo esibendo un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Rettifica che deve comunicata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato originario. In caso di inadempienza, Inps applicherà le sanzioni previste per le assenze ingiustificate.
Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante Fisac-CGIL o direttamente la sede del Patronato INCA più vicina.