La linea decisa dalla Presidenza delle Commissioni Giustizia e Finanza (vedi nostre ultime comunicazioni. Ndr) è di utilizzare una linea più decisa per sanzionare le frodi nel caso di riciclaggio ed il contemporaneo alleggerimento degli oneri e degli adempimenti nei casi meno gravi o che non vengono classificati nella casistica del riciclaggio.
Nella bozza di parere favorevole sullo Schema di Dlgs di recepimento della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio, già discusso e che sarà votato entro settimana, questa impostazione è caratterizzata da 23 condizioni stringenti e vincolanti per il Governo. In più si aggiungeranno 70 osservazioni, incluse quelle formali, che permetteranno allo stesso di avere più margini di manovra nella stesura finale.
In particolare, la richiesta all’Esecutivo è di punire con la reclusione da sei a tre anni e con una multa da 1omila a 30mila euro anche la violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti perpetuata attraverso attività fraudolenta od anche la condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni non vere relative al Cliente.
Altre tre indicazioni mirano a descriverne compiutamente l’applicazione nei casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione, questo per circoscrivere il raggio d’azione agli illeciti più rilevanti e ripetuti.
Il profilo di questa fattispecie di violazione andrà tracciato dal Ministero economia e finanza e dalle Autorità di vigilanza tenendo insieme i rischi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e la complessiva organizzazione del Soggetto obbligato.
Viene, inoltre, confermata la richiesta di eliminare le segnalazioni tardive (cioè quelle inviate entro il termine di trenta giorni) in quanto vi è l’esigenza di evitare un’eccessiva enfasi sull’obbligo di astensione dall’effettuare l’operazione sospetta e che, inoltre, non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all’avvio di un ispezione da parte delle Autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dall’ operazione.
Viene in oltre richiesto, sempre dalle Commissioni della Camera, che le Autorità competenti segnalino le situazioni a più alto rischio non solo all’Uif ma anche alla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, questo per una maggiore circolazione delle informazioni. In termini di adeguata verifica sulle transazioni con moneta elettronica, sotto i 15mila euro andrà limitata alle operazioni effettuate da Agenti in attività finanziaria o Soggetti che rientrano nella categoria “Soggetti convenzionati ed Agenti”.
A chiudere sulle condizioni poste al Governo per la gestione della fase transitoria si chiede che la decorrenza delle nuove regole avvenga solo dopo il completamento di tutte le disposizioni attuative, comprese quelle a carico delle Autorità vigilanti di settore.