«Art. 24-bis. – (Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) –
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l’efficacia, l’efficienza e la sistematicita’ delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l’importanza dell’educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo piu’ consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. In conformità con la definizione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università della ricerca, adotta, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma per una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”. La Strategia nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell’istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
c) prevedere la possibilità’ di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.
6. Per l’attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
7. Dall’istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch’essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d’Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non da’ titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.
10. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.
11. Agli oneri derivanti dalle attività’ del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»
Con la conversione in legge 15/2017 del Dl 237 del 23 .12.2016 ( il cosiddetto decreto “salva- risparmio” ) sulla tutela del risparmio, in data 17.02.2017 l’educazione finanziaria è finalmente legge, viene infatti conferita dignità giuridica e vigenza didattica nazionale all’educazione finanziaria.
Un determinante passo per l’evoluzione culturale del nostro Paese e una ancora più importante risposta culturale e sociale alla drammatica situazione determinatasi dalla esplosione e conseguente gestione delle problematiche collegate alle cosiddette Bad Banks.
Con una interessante modifica all’art 24 bis della stessa legge sono per la prima volta introdotte nel nostro Paese delle Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Dopo numerosi tira e molla, il provvedimento è arrivato in extremis , la fiducia della Camera, al decreto legge, riuscendo così a superare gli ostacoli incontrati a fine gennaio, legati soprattutto ai conflitti con l’articolo 81 della nostra Carta Costituzionale ( conflitti per lo più relativi alla copertura tecnica di bilancio degli importi destinati )
La legge 15/2017 ha importanza focale e diremmo dirompente per il nostro settore ,non solo per l’effetto tampone , chiamiamolo così , di una situazione ormai divenuta ingovernabile e dai potenziai risvolti causali distruttivi per il sistema interno ma perché dispone in poche e sparute righe un importante pilastro sistematico per la categoria che, se ben interpretato e gestito potrà realmente alimentare un nuovo e potente fronte di alfabetizzazione in grado di aiutare i risparmiatori ad acquisire le nozioni di carattere economico – finanziario indispensabili per gestire al meglio le proprie risorse.
Quello che non meraviglia è purtroppo la solita miopia del legislatore, che pur intuendo la portata necessaria di determinati provvedimenti, quale quello in esame, non guarda oltre il proprio naso lasciando così del tutto inappropriata la previsione di costi, di un solo milione di euro annui , a fronte di un danno parametrato , derivato dall’inadeguata conoscenza finanziaria, di oltre 100 volte maggiore.
Non si vuole in questo caso essere distruttivi, è pur sempre un inizio , su cui però sarà necessario incidere con negoziati mirati ad innalzare in maniera netta e decisa la previsione di spesa di cui sopra per consentire all’intento politico e sociale racchiuso nella legge di vivere appieno nella società e dispiegare gli effetti di consapevolezza che si propone.
Prospettare l’idea di istituire una vera e propria campagna di educazione finanziaria ha risvolti bivalenti, a vantaggio tanto degli istituti di credito e assicurativi quanto, e soprattutto dei risparmiatori, che vedrebbero così, se condotta efficientemente , drasticamente diminuita la possibilità di essere frodati da una mala gestio degli strumenti finanziari in loro possesso o affidati in gestione a terzi.
Una panoramica generale sull’argomento vede l’Italia decisamente indietro rispetto agli altri Paesi Sviluppati – anche non europei: secondo una indagine condotta di concerto dalle autorità di vigilanza in materia (Banca d’Italia, Consob, Covip e Ivass ) è emerso che già nel 2015 ben 60 Paesi del mondo si erano dotati di una Strategia Nazionale per il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria (SNEF): l’Italia non figurava ancora tra questi.
Il quadro nazionale ad oggi è infatti quanto mai frammentato e privo di una linea organica e strutturata nella politica di formazione, e istruzione finanziaria, e anzi , uno degli aspetti più critici riguarda in particolare la formazione dei giovani, naturalmente più propensi all’apprendimento rispetto agli adulti: in ambito scolastico, gran parte delle iniziative sono legate alla proposta individuale dei docenti e dei dirigenti scolastici. Il motivo è presto detto: ad oggi l’educazione finanziaria non è ancora inserita di diritto nei programmi didattici, un po’ perché le materie sono già tante e il tempo è poco, un po’ anche perché i docenti con un’adeguata preparazione sul tema scarseggiano.
Del resto, e il rapporto CONSOB pubblicato nel 2016, lo evidenzia con grande chiarezza, sulle decisioni di investimento delle famiglie italiane, solo poco più del 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente concetti di base come inflazione e rapporto fra rischio e rendimento.
Sulla previdenza complementare non va affatto meglio: secondo uno studio condotto da CENSIS per la COVIP, pur sapendo di dover integrare la pensione pubblica gli italiani ricorrono poco alla previdenza complementare. Il motivo? Ne ignorano gli aspetti di funzionamento basilari, come i benefici fiscali o il fatto che la rivalutazione dei contributi versati dipende dall’andamento dei mercati finanziari.
Gli italiani sono tra gli adulti meno preparati nel confronto internazionale: solo il 37% conosce almeno tre concetti tra inflazione, tasso di interesse, capitalizzazione composta e diversificazione del rischio, contro una media UE del 52%.
I comportamenti finanziari in effetti caratterizzano una parte estremamente importante delle decisioni prese dai cittadini nell’arco della loro vita; comportamenti che generano conseguenze dirette sulla vita delle persone e delle loro famiglie.
L’educazione finanziaria se efficacie e ben costruita, dovrà tendere a favorire un consumo responsabile e consapevole delle risorse finanziarie, e il beneficio non potrà che essere per l’intera collettività.