L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) potrebbe trovarsi a gestire una presumibile situazione di difficoltà, rispetto alle Segnalazioni di Operazioni Sospette sulla base della nuova nozione di “ritardata segnalazione di operazione sospetta”. Questo è quanto emerge dall’articolo 35, comma secondo Decreto Legislativo di attuazione IV Direttiva Europea Antiriciclaggio.
La disposizione, infatti, chiarisce che in ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell’operazione sospetta. Questo limite temporale così stringente sembrerebbe in contraddizione con quanto previsto e richiesto dal primo comma dello stesso articolo il quale afferma “che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione, dal suo collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto delle capacità economiche e dell’attività svolta dal Soggetto a cui è riferita”
Il richiamo a questi elementi non dovrebbe indurre a ritenere che il sospetto coincida con l’oggettiva anomalia dell’operazione, ma che rappresenti piuttosto il risultato di un’anomalia non spiegabile sulla base delle pur ampie informazioni che il Segnalante deve aver acquisito (grazie all’adeguata verifica) in ordine al profilo economico del Soggetto interessato.
Di fatto, in una corretta ed utile logica di interpretazione della normativa antiriciclaggio, il sospetto è il risultato di un processo valutativo, confortato da dati oggettivi e da un complesso di informazioni sul Soggetto e sull’operazione che questo effettua. Processo valutativo che potrebbe richiedere un arco temporale anche superiore ai trenta giorni.
Uguale ragionamento è funzionale all’obbligo di Adeguata Verifica della Clientela. Questo obbligo infatti, a differenza del passato, non si limita ad una “mera” identificazione e verifica dell’identità del Cliente, ma anche all’ottenimento di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e nello svolgimento di un costante controllo del rapporto continuativo. Dunque, l’arco temporale di trenta giorni potrebbe non consentire di completare adeguatamente le istruttorie interne, basate sui collegamenti con operazioni compiute in precedenti periodi.
Da considerare, inoltre, che le decine di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette (82.428 nel solo 2015) in molti casi sono fondate sull’aggregazione di dati ed estrattori di casistiche anomale, il cui spazio temporale si fonda su periodi di osservazione superiori ai trenta giorni.