Anticipazioni da Previdenza Complementare per iscritti residenti in zone colpite dal sisma del Centro Italia: D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016 e D.L. n.8/2017
La Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 ha modificato e convertito il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 relativo agli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016; successivamente è stato emanato il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge n. 229/2016.
L’intervento legislativo di cui sopra, all’articolo 48 comma 13-bis, introduce una provvisoria deroga alla disciplina dell’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, che prevede, per una durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2018, la possibilità di richiedere, senza il vincolo del requisito degli 8 anni di iscrizione richiesti, la erogazione di anticipazione per:
l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione (nel limite del 75% del montante accumulato nella posizione di previdenza complementare):
per “ulteriori esigenze” (nel limite del 30% del montante accumulato nella posizione di previdenza complementare)
La norma prevede inoltre l’applicazione della fiscalità agevolata, la stessa da applicare normalmente alle richieste di anticipazione per spese sanitarie, per tutte le richieste di erogazione degli iscritti che abbiano certificato la residenza nelle zone colpite dal sisma. Infatti il Legislatore richiede ai fini della concessione della deroga sulle richieste di anticipazione di cui all’art. 11 comma 7 lett. b) e c) del D. Lgs. 252/2005, la residenza in uno dei Comuni elencati nel Decreto.
Al momento si tratta di 131 Comuni delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) coinvolti negli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016 e gennaio 2017, riportati negli allegati 1 e 2 alla Legge 229/2016 (che per maggior dettaglio elenchiamo in calce alla presente comunicazione).
I soggetti destinatari dell’agevolazione devono quindi possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni elencati ovvero aver presentato richiesta di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi Comuni alla data del 24/08/2016.
Il possesso del requisito della residenza deve risultare dal certificato di residenza rilasciato dal Comune o essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445. Pertanto, alleghiamo un esempio dell’attestazione che l’iscritto al Fondo Pensione Nazionale deve necessariamente rilasciare al fine di legittimare il Fondo all’applicazione della deroga normativa. La dichiarazione, in assenza del certificato di residenza, funge anche da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Va segnalato che per i soli comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la deroga e la fiscalità agevolata di cui sopra si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati1
In attesa di conoscere le indicazioni operative in materia da parte del Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA riteniamo utile ricordare che il periodo di deroga all’applicazione della normativa decorre dal 24 agosto 2016 con termine di validità il 23 agosto 2019.
Gli iscritti a previdenza complementare residenti nei Comuni interessati hanno quindi facoltà di richiedere al Fondo Pensione il ricalcolo dell’eventuale erogazione gestita da quest’ultimo nelle more della conversione del Provvedimento e del recepimento della novità normativa.
Breve nota sul criterio di imputazione dell’anticipazione e trattamento fiscale
In merito all’attribuzione delle diverse “quote” di montante maturato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto derogare, in via transitoria, rispetto alla regola generale fissata dalla stessa Agenzia (29/E del 2001 e 70/E del 2007) ed imputare prioritariamente gli importi dell‘anticipazione al periodo di maturazione più recente, ossia al maturato dal 1 gennaio 2007, e, solo per la parte eccedente “imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente dal 2001 al 2006, e, per l’eccedenza, a quelli maturati prima del 2001”.
Il beneficio fiscale della tassazione, applicato al montante imponibile post 01/01/2007, prevede l’applicazione della ritenuta d’imposta a titolo definitivo, dell’aliquota massima del 15%, decrescente fino al 9%.
In un’ottica di parità di trattamento, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tale regime derogatorio deve trovare applicazione anche rispetto alle anticipazioni per spese sanitarie.
Con l’impegno di ritornare sull’argomento non appena il Fondo Pensione Nazionale BCC CRA recepirà la norma, Vi comunichiamo che le strutture della FISAC e della CGIL sono a Vostra a disposizione per ogni eventuale necessità di ulteriori informazioni o assistenza.
Un cordiale saluto.
Il Coordinamento Nazionale FISAC CGIL Credito Cooperativo
1 In questo caso la domanda di anticipazione andrà corredata anche da una certificazione di inagibilità della propria abitazione di residenza oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oltre a certificare la residenza dovrà contenere anche la dichiarazione di inagibilità della propria abitazione di residenza
In allegato il comunicato, l’elenco dei comuni interessati e la bozza di autocertificazione