In data 20 maggio 2015 il Consiglio Europeo, di concerto con il Parlamento europeo, hanno deliberato la Direttiva Europea (UE) 2015/849 denominata anche Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio. La Direttiva è rivolta alla prevenzione dell’uso del Sistema finanziario ai fini del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo internazionale.
La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati aderenti alla UE il entro 26 giugno 2017 e, di fatto, modifica il regolamento UE n.2012/648 del Parlamento Europeo ed abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo e la Direttiva 2006/70 della Commissione Europea.
La Direttiva intende estendere e rafforzare le attività delle Financial Intelligence Unit (FIU) dei singoli Paesi e la collaborazione tra di esse. Prevede, inoltre, lo svolgimento di Risk assessment sovranazionali, nazionali e da parte dei singoli Soggetti obbligati, per permettere di commisurare al rischio le misure preventive ed i controlli, introducendo previsioni innovative sulla trasparenza e sull’accesso ad informazioni relative alla titolarità effettiva di Società e Trust. Per ultimo, la Direttiva richiama all’applicazione di regole in tema di trattamento dei dati personali, coniugandole con le esigenze della regolamentazione antiriciclaggio.
Scopo della Direttiva è quello di traslare le raccomandazioni del G.A.F.I. in ambito comunitario. In ogni caso, in questa Direttiva (così come nelle precedenti) viene concesso agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più rigorose rispetto a quelle comunitarie.
In particolare prevede: A) l’inserimento dei reati fiscali nella lista dei reati presupposto del reato di riciclaggio (i reati fiscali connessi alle imposte dirette ed indirette rientrano nella vasta definizione di “attività criminose” ai sensi della Direttiva). Anche il solo sospetto che l’origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali genererà l’obbligo per i Destinatari di effettuare la segnalazione di operazioni sospette. B) l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di istituire Registri centrali dove dovranno essere iscritti i dati identificativi dei titolari effettivi di Società ed altre Entità giuridiche, compresi i Trust. I Registri saranno accessibili non solo alle Autorità, ma anche agli Enti obbligati ai fini dei loro doveri di verifica della Clientela, nonché a qualunque Persona od Organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed ai reati presupposto associati, come la corruzione, i reati fiscali e la frode. C) l’obbligo di Adeguata Verifica più stringente per le Persone Politicamente Esposte (Pep) sia italiane che estere. D) l’ampliamento del novero dei Destinatari degli obblighi di Adeguata Verifica: Persone che negoziano beni quando il pagamento è effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 10mila euro (prescindendo che l’operazione sia eseguita con una o più operazioni che appaiono collegate) e Prestatori di servizi di gioco d’azzardo (segue).