Le attuali norme non permettono il trasferimento di denaro contante, di Libretti di deposito bancario/postale al portatore o di titoli al portatore in euro (od in qualsiasi altra valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra Soggetti diversi, quando il trasferimento è complessivamente superiore all’attuale soglia, cioè di Euro 2.999,99. Il trasferimento stesso non è consentito anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia ma che appaiono frazionati artificiosamente.
Questo è vietato non solo per i pagamenti relativi a transazioni (acquisto/vendita di beni o di servizi) ma per ogni trasferimento di denaro contante. Il limite, per es., va osservato anche nel caso di liberalità (un padre che trasferisce in contanti oltre soglia al proprio figlio per sostenere spese relative ad un viaggio di studio) e di finanziamento ai Soci.
La pena è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo del 1% ad un massimo del 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra i 3mila ed i 50mila euro, o una sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito se questo è superiore a 50mila euro e sempre con un minimo di 3mila euro.
In ogni caso per violare le norme sul limite all’utilizzo del denaro contante è necessario un trasferimento di denaro a favore di un Soggetto diverso. Perciò il presupposto della violazione del divieto non sussiste laddove il Soggetto interessato si limiti ad effettuare un versamento/prelievo bancario, ovviamente sempre con una valutazione (da parte dell’Istituto finanziario) delle caratteristiche del Soggetto, delle sue attività ed alle frequenze delle operazioni effettuate. Lo stesso Ministero dell’Economia ha precisato che non vi debbano essere ostacoli (da parte delle Banche) ai Clienti che vogliono effettuare operazioni allo sportello in misura pari o superiore alla soglia.
Con la Voluntary Disclosure 2, è stato introdotto un reato specifico e punito con la reclusione fino a sei anni per “chiunque” (e dunque non solo per l’autore della violazione) fraudolentemente si avvalga della Procedura ai fini di far emergere attività finanziarie, patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli fiscali, che sono coperti dalla procedura di regolarizzazione. I Professionisti che assistono i Clienti devono farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte del Contribuente sulle modalità e circostanze di acquisizione dei contanti o dei valori oggetto della Procedura.
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