Con la sentenza n.446/17 depositata l’11.1.2017, la Seconda Sezione Civile della Cassazione conferma la sanzione inflitta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ad un privato autore di una serie di operazioni in contanti realizzate con una Cassa Mutua.
Non ha rilevanza che la stessa sia stata istituita prima delle Legge 143/1991 (Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del Sistema Finanziario a scopo di riciclaggio) in quanto l’Ente avrebbe dovuto chiedere l’abilitazione al trasferimento di contanti, come previsto dalla stessa Legge. Un privato, d’altronde, non può privarsi della presunzione di colpa a suo carico per le sanzioni amministrative (articolo 3 Legge 689/1981: ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa).
Malgrado l’Ente in questione esercitasse attività di intermediazione in un periodo antecedente la data in vigore della Legge 143/91, si sottolinea come, invece, l’autorizzazione per l’abilitazione al trasferimento di contanti avesse dovuto (comunque) essere richiesta al competente Ministero. Tale richiesta doveva essere inoltrata entro 90 giorni, in quanto attività a rischio riciclaggio. Non solo, tale richiesta non implica automaticamente il riconoscimento della possibilità di effettuare operazioni di trasferimento di contante, ma occorreva anche richiedere l’autorizzazione all’allora Ministero del Tesoro ed attendere poi il relativo provvedimento di autorizzazione.
E’ chiaro che la comunicazione all’Ufficio Italiano Cambi (ora Ufficio Informazione Finanziaria), per la Cassazione, non può ritenersi contenere un’implicita richiesta di abilitazione al trasferimento di contanti, questo perché il Soggetto autorizzante (Ministero) è diverso da quello che riceve la comunicazione (Uic-Banca d’Italia).
Non si può mettere in dubbio questo doppio e distinto binario di autorizzazione e controllo, perché significherebbe vanificare lo spirito del Legislatore che, a partire proprio dal 1991, voleva porre un freno all’uso indiscriminato del contante in virtù di un contrasto alle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita, aumentando di conseguenza le garanzie di trasparenza e tracciabilità delle operazioni di movimentazione del contante.