A parziale rettifica di quanto da noi indicato nell’ultimo Banconote (Vademecum Fondo di Solidarietà – punto 15), alla luce dei recenti provvedimenti governativi varati dall’ultima legge di stabilità si precisa che la legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) all’art. 1, co. 194 ha disposto l’esclusione, a regime, dell’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla “Riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.
(Riportiamo “integralmente” il comma 194 del citato articolo: Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2018, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo
e quarto periodo, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.)
Da tale data, quindi, chi intende anticipare l’accesso alla pensione anticipata – laddove possibile – prima dei 62 anni di età, non dovrà più scontare la penalizzazione dell’1% o del 2% sull’assegno pensionistico che il neo pensionato andrà poi a percepire…