Antiriciclaggio: le nuove sanzioni

All’interno del Sito del Ministero dell’Economia e della Finanza è in consultazione pubblica l’ipotesi di Decreto Legislativo che dovrà recepire, entro fine anno, la IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO. Per quanto riguarda il versante delle sanzioni penali, si limita la previsione delle fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30mila euro di multa. Nel nuovo progetto normativo, infatti, assumono rilievo penale le seguenti condotte:

a)    Di chi, tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo ed alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed all’operazione (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila euro);

b)    Di chi, tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10mila a 30mila);

c)    Del cliente che, obbligato a fornire dati e informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca reato più grave (reclusione da tre mesi ad 1 anno e multa da 1.500 euro a 10mila euro);

d)   Di chi viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 (arresto da sei mesi ad 1 anno ed ammenda da 5mila a 30mila euro);

e)    Di chi, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza carte di credito o di pagamento, o di qualsiasi documento analogo (reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.55° euro); stessa pena per chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento od altro documento analogo o possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o falsificati od alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con esso.

Quanto alle sanzioni amministrative, il decreto ne gradua entità e tipologia tra soggetti obbligati, in particolare, tra Enti creditizi e Istituti finanziari e Soggetti obbligati di altro tipo. L’articolo 67 prevede, infatti, che nell’applicazione delle sanzioni amministrative, il Mef e le Autorità di vigilanza considerino ogni circostanza rilevante ed, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica. A fronte di violazioni ritenute di minor gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino ad un terzo.

Sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli 8 e 8bis della Legge 689/81 per ciò che ottiene al concorso formale, alla continuazione ed alla reiterazione delle violazioni. Il Legislatore della riforma, inoltre, facendo proprio l’insegnamento del Giudice costituzionale secondo cui nel caso delle sanzioni amministrative non è applicabile (se non espressamente previsto dalla legge) il principio di retroattività della legge più favorevole, introduce nel sistema sanzionatorio antiriciclaggio il principio secondo cui “nessuno”  può essere sanzionato per un reato che alla data di entrata in vigore del presente decreto non costituisce più illecito”.

Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrative, si applica la legge vigente all’epoca della violazione, se più favorevole, compresa l’applicabilità dell’istituto di pagamento in misura ridotta.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!