Montebelluna, 25 gennaio 2013
Lo scorso dicembre abbiamo assistito a continui solleciti alla fruizione delle ferie, pianificate, ma spesso non usufruite dai colleghi a causa delle croniche carenze d’organico e dei numerosi trasferimenti di personale effettuati nel corso dell’anno.
Sono passati pochi giorni dall’inizio del 2013 e i colleghi ci informano che sta già arrivando l’”ordine”:
“…entro la metà del prossimo mese dovete consegnarci il vostro piano ferie…”.
Come ci si aspetta che rispondano i colleghi dopo che la banca ha comunicato la volontà di disdire il Contratto Integrativo Aziendale, dopo l’incomprensibile decisione di sostituire i buoni pasto cartacei con una tessera elettronica praticamente inutilizzabile, dopo che i colleghi continuano a lavorare in condizioni
sempre più inadeguate?
La banca non ci ha ancora sottoposto una bozza di circolare sulle ferie per il 2013, che ai colleghi arrivano già richieste che sembrerebbero, ancora una volta, non tenere in considerazione il quadro normativo, contrattuale e giurisprudenziale relativo a ferie e banca ore.
Lo abbiamo più volte proposto in precedenti volantini, ma non possiamo che ricordarlo ancora una volta cosa prevedono le norme:
FERIE – Un Diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione Italiana!
• almeno 2 settimane di ferie, consecutive in caso di richiesta del lavoratore/lavoratrice, devono essere fruite nell’anno di maturazione, (il legislatore è intervenuto per sancirne l’inviolabilità);
• le eventuali ferie residue che l’Azienda non mi ha permesso di fare durante l’anno, possono essere consumate nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione, per quanto la norma non stabilisce che il lavoratore può spostare il godimento delle stesse ad libitum;
• l’imprenditore deve organizzare il periodo del riposo annuale in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi (Cass.24.10.2000 n.13980);
• la modalità normale di fruizione dell’intero periodo feriale spettante al lavoratore/lavoratrice può essere quella del godimento annuale in unica soluzione e solo al verificarsi di particolari esigenze di servizio l’azienda può dividere le ferie in due periodi, di cui il principale non può essere, comunque, inferiore a 15 giorni lavorativi;
• la collocazione in ferie forzosa ed unilaterale del lavoratore (quindi non pianificate e confermate) da parte del datore è da considerarsi arbitraria ed illegittima;
• le ferie sono un diritto che tutela il lavoratore – e non devono essere una penalizzazione – e il diritto di stabilire tutte le ferie nel piano annuale che il datore di lavoro deve approvare (a tutela di ciascuno), deve essere esercitato secondo i diritti di ambo le parti, stabiliti dalle leggi e dagli Accordi collettivi.
BANCA DELLE ORE
Il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite nella Banca delle Ore avviene secondo i criteri di seguito elencati:
• il recupero deve essere effettuato non oltre 24 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive;
• nei primi 6 mesi dall’espletamento, il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore;
• trascorso tale termine il lavoratore, sempre entro i predetti 24 mesi, ha diritto al recupero, nel periodo prescelto, previo preavviso;
• trascorsi i 24 mesi l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero. In difetto di accordo, l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
Qualora – d’iniziativa aziendale – fossero imposti unilateralmente periodi di recupero delle giornate di banca ore, in difformità a quanto sopra riportato, consigliamo i colleghi ad astenersi dal rispettarle.
Invitiamo invece chi avesse effettuato prestazioni aggiuntive confluite nella banca ore da oltre 6 mesi, ad attenersi alle vigenti previsioni contrattuali, e fare il recupero, dando preavviso all’impresa, nel periodo a loro gradito.
Le OO.SS. ribadiscono quanto condiviso in occasione del rinnovo del CCNL del 19 gennaio 2012 ossia la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni previste dal contratto per riduzioni di orario, banca
delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti, ma sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a verificare la propria situazione in merito a ferie, banca delle ore, inquadramenti. e di segnalarci tutte le anomalie riscontrate per poter decidere insieme come intervenire per ripristinare eventuali casi di disapplicazione o violazione delle normative ancora vigenti.
COORDINAMENTI AZIENDALI
DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA