Antiriciclaggio: sanzioni e gravità delle violazioni

Con la Legge Delega Europea 170/2016, entrata di recente in vigore, il Governo italiano è delegato all’integrale riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio.

Gli scopi indicati chiaramente nella Legge delega, sono individuati nel rispetto del principio del NE BIS IN IDEM (non punire due volte lo stesso reato. Ndr) sostanziale e nella dissuasività delle sanzioni. Dal punto di vista penale le delega è rivolta a limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo della pena, i tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa.

Questa novità viene incontro, oltre ad i principi generali Comunitari, anche alle esigenze di giustizia sostanziale trasposte nel tempo nella giurisprudenza di merito, la quale in diverse occasioni portava –per le contestazioni formali e prive di reale offensività ad assoluzioni per carenza di dolo o per prescrizione, in quanto si trattava di reati minori. In questo caso si applicherà il principio del FAVOR REI per le abrogazioni espresse e quindi si assisterà ad una sostanziale diminuzione delle contestazioni formali.

Riguardo alle sanzioni amministrative, il Governo dovrà graduare l’entità e la tipologia delle sanzioni tenuto conto della natura, della persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione nonché del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei Soggetti obbligati ed, in funzione di ciò, delle differenze tra Enti creditizi e finanziari e gli altri Soggetti obbligati.

In caso di violazioni commesse da Persone giuridiche le sanzioni potranno esse applicate ai Componenti dell’Organo di Gestione o alle altre Persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo interno dell’Ente, ove venga accertata la loro responsabilità.

Sarà anche possibile sanzionare come illecito amministrativo le violazioni gravi, reiterate e con carattere di sistematicità, delle disposizioni di legge in materia di adeguata verifica della Clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni. La gravità delle violazioni si dovrà desumere dalla natura del Soggetto responsabile, se Persona fisica o giuridica, dalla gravità del danno cagionato, dall’intensità dl dolo e del grado della colpa ed infine dell’entità del profitto complessivamente ricavato.

In relazione alla misura delle sanzioni sarà prevista a secondo della gravità: la pubblicazione sui giornali degli estremi della Persona fisica o giuridica responsabile, un’ordinanza inibitoria, ovvero una sospensione o revoca di autorizzazione od altra abilitazione, l’interdizione temporanea dall’esercizio delle funzioni per gli Amministratori fino a cinque anni ed infine sono previste sanzioni amministrative-pecuniarie con minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo equivalente al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate (quando questo importo è accertabile) e comunque non inferiore ad un milione di euro.

Per gli Enti creditizi e finanziari le sanzioni pecuniarie potranno variare in caso di violazioni gravi, ripetute o sistemiche o plurime da 30mila euro al 10% del fatturato, per le Persone fisiche responsabili da 10mila a 5milioni di euro. Per le violazioni si scarsa offensività/pericolosità, invece, sarà prevista una sorta di avvertimento formale ad interrompere ed astenersi dal comportamento vietato ed, in caso di perseveranza, l’applicazione di sanzioni maggiorate.

Nel caso delle sanzioni amministrative, come recentemente ricordato dalla Corte Costituzionale, non è applicabile se non espressamente previsto dal Legislatore il principio di retroattività della legge più favorevole.

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