da Repubblica.it – Il testo contiene le regole per il rimborso automatico dell’80% agli investitori delle quattro banche in risoluzione: reddito complessivo 2014 sotto 35mila euro e meno di 100mila euro di patrimonio mobiliare. L’alternativa è l’arbitrato, i consumatori: “Roulette russa vergognosa”.
MILANO – Rimborsi agli investitori che si sono visti azzerare obbligazioni e azioni delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife) salvate per decreto nel novembre 2015. Nuovi strumenti per il recupero dei crediti da parte delle banche. Sono i principali cardini del decreto banche che ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento, dopo l’approvazione della Camera a seguito della fiducia posta dal governo.
Montecitorio ha Approvato definitivamente il decreto legge banche-risparmiatori. Il provvedimento, sul quale il governo ha posto la fiducia votata ieri, è stato approvato nello stesso testo del Senato con 287 voti favorevoli, 173 contrari e tre astenuti. L’approvazione arriva proprio mentre il sistema del credito è sotto i riflettori: i titoli delle banche hanno perso moltissimo a Piazza Affari con l’esito del referendum sulla Brexit, ma nelle ultime ore stanno provando un recupero. Il governo, intanto, ha rimesso sul tavolo dei colloqui con la Ue la possibilità di intervenire direttamente per puntellare gli istituti e risolvere il loro problema delle sofferenze, senza incappare nelle regole del bail-in che richiamerebbero in causa risparmiatori e investitori. Una mossa che ha subito la spinta anche di Draghi, per il quale “non possiamo non risolvere i problemi delle banche”.
Per quanto concerne i risparmiatori delle quattro banche in risoluzione, viene allungato da quattro a sei mesi il tempo entro il quale gli obbligazionisti potranno presentare l’istanza di erogazione del rimborso dell’80% della cifra perduta. I criteri di accesso al rimborso automatico sono un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro o reddito ai fini Irpef inferiore a 35mila euro e il riferimento al ‘reddito lordo’ è stato sostituito con ‘reddito complessivo’: si valuteranno i redditi dal 2014 invece che del 2015. Alla domanda di rimborso l’investitore deve allegare il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto; l’attestazione degli ordini eseguiti e una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare. Resta valida la via alternativa dell’arbitrato.
Ma proprio questa scelta non piace all’Unione consumatori: “E’ inaccettabile costringere a giocare alla roulette russa, scegliendo preventivamente se rinunciare ai suoi diritti, accettando l’80% di quanto ha perso, oppure giocare il terno al lotto dell’arbitrato, sperando di vincere. Un dilemma del prigioniero vergognoso”, sostiene il presidente Massimiliano Dona. Opinione diversa per il Pd Giovanni Sanga, che siede nella commissione Finanze e parla di “un intervento risolutivo con un criterio di equità sociale”, che “tutela le fasce più deboli e chi è stato raggirato, distinguendo tra chi è stato vittima di truffe e chi ha consapevolmente voluto rischiare”.
Il decreto legge che regola gli indennizzi introduce anche nuove garanzie che consentiranno agli istituti bancari di accelerare il recupero dei crediti. Si tratta, in particolare, del pegno mobiliare non possessorio e del patto marciano. La prima misura rappresenta una garanzia del credito in cui il debitore, diversamente che nel pegno possessorio, non si spossessa del bene mobile. Durante l’esame del Senato è stata fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore abusano nell’utilizzo del bene che resta in loro possesso. Sono state inoltre introdotte, nella stessa sede, norme relative all’opposizione alla riscossione.
Per quanto riguarda il trasferimento di proprietà o diritti immobiliari previsto dal patto marciano è stato allungato, nell’esame a palazzo madama, da sei a nove mesi il termine, dal mancato pagamento di tre rate anche non consecutive, dopo il quale scatta l’inadempimento.
Un termine allungato a dodici mesi nel caso in cui sia già stato restituito il finanziamento in misura pari almeno all’85% della quota capitale. Resta la possibilità di applicare la misura anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione.