Cr Volterra: il punto della situazione

Dopo gli ultimi due incontri con la delegazione aziendale avvenuti Venerdì 24 e Martedì 28 Giugno, vi forniamo un puntuale aggiornamento.

L’incontro di ieri si è concluso con la piena disponibilità delle Organizzazioni scriventi a gestire gli esuberi, ovvero a raggiungere un contenimento del costo del personale di 3.700.000 euro, attraverso le seguenti modalità:

  1. un’uscita incentivata di coloro che hanno maturato o matureranno entro l’anno i requisiti pensionistici AGO ed un ESODO VOLONTARIO INCENTIVATO con accesso alla sezione straordinaria del Fondo di SOLIDARIETA’ (cioè con assegno di accompagnamento al conseguimento dei requisiti pensionistici) tra i colleghi che matureranno il diritto alla pensione dal 1/1/2017 sino al 31/12/2023 per raggiungere attraverso questi due strumenti il numero di 40 adesioni pari agli esuberi dichiarati dall’azienda;
  2. Qualora le adesioni all’esodo volontario incentivato fossero meno di 40 e per questo motivo la Cassa non raggiungesse il proprio obiettivo di risparmio, le OO.SS. hanno rigettato ogni ipotesi di “ESODO OBBLIGATORIO” per raggiungere forzosamente i 40 esuberi ed hanno invece manifestato la propria disponibilità ad utilizzare i vari strumenti elencati nell’articolo 20 del CCNL tra i quali, prioritariamente, le “giornate di solidarietà” in quanto è l’ istituto “ad hoc” disciplinato dal Fondo di Sostegno al reddito (Sezione Ordinaria) attraverso il quale pervenire ugualmente e con piena certezza al mancato risparmio.

A fronte di una piena assunzione di responsabilità delle OO.SS. rispetto alla difficile situazione aziendale, abbiamo preteso che contestualmente all’accordo sull’esodo venga sottoscritto un nuovo Contratto Integrativo Aziendale che chiuda definitivamente la stagione dell’unilateralità nella CRV.

L’azienda ha espresso la ferma determinazione di subordinare la firma del nuovo Contratto Integrativo Aziendale al raggiungimento del numero di esuberi individuati, impegnandosi al momento soltanto alla sottoscrizione di un’ipotesi di CIA, e riservandosi chiaramente l’opzione di procedere ai licenziamenti collettivi ovvero di non firmare il nuovo Contratto Integrativo Aziendale qualora non pervenissero 40 domande di esodo volontarie.

In conseguenza di questa pregiudiziale le trattative sono state sospese. L’Azienda dovrà valutare se fare tesoro della responsabilità e della condivisione delle OO.SS. ripristinando senza incertezze una dignitosa contrattazione di secondo livello, oppure affrontare il difficile percorso di risanamento in splendida solitudine con la prospettiva di pervenire, con grandissima evidenza, a risultati meno apprezzabili.

Oggi 30 Giugno 2016 si riunisce il CDA della Cassa e vedremo quali determinazioni verranno decise, se la DG vorrà convocare di nuovo le Organizzazioni Sindacali e quale atteggiamento vorrà assumere.
Non è una stagione facile per le banche, la CRV è chiamata ad interventi di gestione importanti, ma la situazione può ancora essere recuperata. Chi già oggi è responsabile di questo stato di cose non tenti di commettere altri errori, Sindacato, Territorio e Organi di vigilanza non lo consentirebbero.

[info]GIORNATE DI SOLIDARIETA’ : COSA SONO – COME FUNZIONANO 

( vedi  art.10 comma 5 del D.I. Fondo di Sostegno al Reddito)

Per “giornata di solidarietà” si intende una sospensione temporanea dell’attività lavorativa, attuata con accordo sindacale, in relazione a contesti di ristrutturazione o crisi aziendale.

IMPATTO SULL’AZIENDA – riduce il costo del lavoro per il periodo corrispondente (stipendio + contribuzione Inps)

IMPATTO SUL LAVORATORE – non lavora ma percepisce una retribuzione ridotta nei seguenti termini, a fronte di una copertura previdenziale piena (quindi la futura pensione non ne risente) :

“l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di:

€ 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984;

€ 1.242 lordi mensili se, la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137;

€ 1.569 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite.”

Nel mese in cui sono state effettuate giorni di sospensione dell’attività lavorativa la busta paga sarà decurtata per lo stipendio corrispondente alla/e giornata/e non lavorate, successivamente l’INPS, che gestisce il Fondo di Sostegno al Reddito, rimborserà la quota garantita.

[/info]

Comunicato 30-6-16

Photo by letorrivacation

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!