La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno di riferimento 2015, conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 20/11/2014, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del corrente mese di giugno 2016.
La condizione per il pagamento si verifica quando il valore di incremento provvigionale annuo lordo del 2015 rispetto all’anno 2014, comprensivo del tasso di inflazione dell’anno di riferimento (0,1 %), sia pari o superiore a:
– 2,1%
– 4,1%
– 6,1%
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fa- scia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.
Incremento |
2,1% |
4,1% |
6,1% |
6°liv.ex Quadro |
240 |
306 |
382,50 |
5°liv.ex C.Ufficio |
208 |
265,20 |
331,50 |
4°liv.ex I cat. |
192 |
244,80 |
306 |
3°liv.ex II cat. |
176 |
224,40 |
280,50 |
2°liv.ex III cat. |
164 |
209,10 |
261,38 |
1°liv.ex III cat. |
160 |
204 |
255 |
Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti nel corso dell’anno 2015, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Per il dipendente che nel corso del 2015 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Per il dipendente che nel corso del 2015 ha variato la misura dell’orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.
Per il dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Inoltre, come previsto dall’art. 71 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6.2%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,2% o 4,2%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, quello previsto nella fascia 6,2%.
Ricordiamo a tutti, che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti, è condizione indispensabile per le verifiche indicate.
Non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o
consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.
Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2016, che possono usufruire degli sgravi contributivi e fiscali, faremo seguito con una nota esplicativa che invieremo nei prossimi giorni.
Preghiamo tutti gli interessati di segnalare tempestivamente i casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.
Lì, 16 giugno 2016
Le Segreterie Nazionali
First/CISL Fisac/CGIL FNA UILCA