In azienda stiamo discutendo del rinnovo del Contratto Integrativo e, come ben sapete, anche di cosa sarà del nostro VAP per il 2016. Il confronto sta procedendo …….. a strappi, nel senso che risente certamente della situazione che si è creata in azienda dal mese di dicembre in avanti, con il previsto risultato negativo di bilancio e da ultimo il rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione. Non abbiamo ancora particolari novità in proposito e, come abbiamo detto anche nelle assemblee di approvazione della piattaforma, non appena avremo degli elementi concreti provvederemo a tornare in assemblea per decidere insieme come procedere. Nel frattempo segnaliamo che nella busta paga di febbraio saranno accreditati gli sgravi contributivi relativi al VAP erogato nel 2015 questo in quanto dopo le disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità 2016 anche l’INPS ha provveduto a emanare le proprie disposizioni in proposito con il messaggio 162 del 15 gennaio 2016. QUALCHE OSSERVAZIONE SU TASSE E PREMI AZIENDALI: TASSAZIONE CON ALIQUOTA SECCA: la legge di stabilità 2016 ha finalmente ripristinato e reso permanente la disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La nostra formula di calcolo del VAP ha sempre rispettato questi requisiti. Dal 2016 la norma riguarderà tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, a 50.000 €. Il regime tributario specifico consiste, salva l’ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, all’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. La legge di stabilità è anche intervenuta per esentare completamente da imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Parliamo del cosiddetto WELFARE.
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