Banco Popolare: accordo su periodi di sospensione lavorativa volontaria

L’Accordo di Gruppo firmato il 18.02.2016 prevede la possibilità di chiedere, su base esclusivamente volontaria, dei congedi straordinari parzialmente retribuiti,fruibili nel periodo: 21/03/2016 – 31/12/2016 .
Data l’attuale impossibilità di ricorrere all’utilizzo dei fondi previsti dal settore (come fatto in passato), l’onere economico sarà a totale carico dell’azienda.

L’accordo prevede un articolato piano di sospensione dell’attività lavorativa per complessive 120.000 giornate a livello di gruppo.
La possibilità di accesso ai congedi straordinari è prevista per TUTTO il personale del Gruppo (impiegati, quadri direttivi e dirigenti), compresi i lavoratori con contratto a part-time.

L’accordo prevede :

  • La sostanziale conferma delle causali contemplate nell’accordo “Social Hour” già applicate nel 2012, 2013 e 2014:

a) per motivi famigliari, di salute o di assistenza a prossimi congiunti, ovvero motivi di studio, debitamente comprovati;

b) per necessità di proseguire l’assistenza della prole, dopo aver completato il periodo di astensione facoltativa per congedo parentale ed in continuità con quest’ultimo.

  • La possibilità di prevedere congedi:

c) per altri motivi personali.

I congedi per le tipologie a e b dovranno essere fruiti da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi, solo con riferimento a mesi interi e senza alcuna soluzione di continuità.
Per comprovate situazioni di gravità, saranno accolte richieste di rientro anticipato, così come saranno accolte domande di proroga di detti congedi, sempre nel limite massimo di complessivi 8 mesi, comunque fruibili entro il 31.12.2016.

I congedi per la tipologia c possono essere usufruiti secondo le seguenti modalità:

  • Fino a 3 giornate lavorative nel corso della stessa settimana;
  • 4 giornate lavorative nel corso della stessa settimana,
  • Da 1 a 3 mesi interi di calendario (dal giorno 1 al 30/31 del mese).

La sospensione a giornate potrà essere richiesta per un massimo di 90 giorni.

Per una rapida gestione delle richieste, le stesse dovranno essere effettuate compilando un modulo che sarà reso disponibile già dalla prossima settimana. Il periodo previsto per la consegna della domanda è dal 29.02.2016 al 11.03.2016.
Di seguito un elenco di regole e suggerimenti utili per la pianificazione , al fine di evitare penalizzazioni sulla data di pensionamento ed avere la certezza che vengano accreditate dall’INPS le 52 settimane annue, utili ai fini pensionistici.
CONGEDI A GIORNATE

Le giornate di congedo saranno retribuite al 40% e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS conteggiati proporzionalmente su quell’imponibile.
Di seguito alcuni esempi:

  • 3 giornate, o meno, nella stessa settimana: la retribuzione al 40% viene applicata esclusivamente alle giornate di congedo richieste, mentre le restanti verranno pagate al 100%;
  • se si pianifica un congedo nelle giornate di venerdì e il lunedì successivo, le giornate conteggiate al 40% saranno 4 (incluse sabato e domenica), lo stesso criterio verrà applicato per le festività infrasettimanali.
  • 4 giornate di congedo nella stessa settimana: opzione che risulta sconveniente da un punto di vista economico in quanto la riduzione della retribuzione al 40% viene applicata a 6 giornate (le 4 di congedo + sabato e domenica);

Per completare la settimana di assenza possono essere aggiunte: ferie, ex festività, banca delle ore, ROL. Le altre assenze indennizzate dall’INPS (maternità facoltativa, L.104/92, donazione sangue, etc.), sebbene utilizzabili, fanno perdere il diritto all’accredito dell’intera settimana contributiva.

IPOTESI DI CONGEDI A SINGOLA GIORNATA NEL MESE
page2image12640 page2image12960GG AL 40% GG AL 100% % RETR. MENS. PAGATA

1 GIORNO DI CONGEDO IN UN MESE

1

29

98

2 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE

2 28 96

3 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE

3

27

94

4 GIORNI DI CONGEDO IN UN MESE (NON NELLA STESSA SETTIMANA

page2image34608 4 26 92
IPOTESI DI 3 GIORNI DI CONGEDI PER SETTIMANA

 

page2image42312 GG AL 40% GG AL 100% % RETR.MENS.PAGATApage2image47640

CONGEDO DI 3 GIORNI PER UNA SETTIMANA AL MESE

3

27

94

CONGEDO DI 3 GIORNI PER 2 SETTIMANE AL MESE 6

24

88

CONGEDO DI 3 GIORNI PER 3 SETTIMANE AL MESE

page2image595609

21

82

CONGEDO DI 3 GIORNI PER 4 SETTIMANE AL MESE

12

18

76

IPOTESI DI 4 GIORNI DI CONGEDI PER SETTIMANA

GG AL 40%

GG AL 100%

% RETR. MENS.PAGATA

CONGEDO DI 4 GIORNI PER UNA SETTIMANA AL MESE

6

24

88

CONGEDO DI 4 GIORNI PER 2 SETTIMANE AL MESE

12

18

76

CONGEDO DI 4 GIORNI PER 3 SETTIMANE AL MESE

18

12

64

Tutti i mesi si considerano convenzionalmente di 30 giornate [(n. gg di congedo x 40)+(n. gg restanti x 100)]/30

 CONGEDI A MESI

La retribuzione mensile sarà pari al 40% e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS conteggiati proporzionalmente. Il meccanismo di calcolo (3 giorni fissi a settimana retribuiti al 100% e i restanti 4 non retribuiti) garantisce l’accredito contributivo di 52 settimane annue, utili ai fini pensionistici.

REGOLE GENERALI

Ai fini dell’accantonamento del TFR segnaliamo che, in caso di assenza superiore a 15 giorni in un mese, si perdono i relativi versamenti e non viene effettuato alcun accantonamento per tutta la mensilità come nel caso, ad esempio, delle 4 giornate di congedo alla settimana per 3 settimane in un mese. In caso di assenze in un mese inferiori a 16 giorni, l’accantonamento del TFR è pari al 100% per tutta la mensilità.
Ogni 30 giornate di assenza non interamente retribuite nell’anno solare (congedi compresi), la spettanza di ferie annuale verrà ridotta di 1 / 1 2 .
In caso di malattia si possono verificare due casistiche:

– Malattia che insorge durante un periodo di congedo : il congedo pagato al 40% “prevale” sulla malattia pagata al 100%:
– Malattia che insorge anteriormente alle giornate di congedo: la malattia pagata al 100% “prevale” sul congedo pagato al 40%.

La maternità che subentra durante il congedo straordinario “prevale” sullo stesso e lo interrompe.
I congedi straordinari, sono incompatibili con eventuali assenze già in corso alla data della presente intesa, a titolo diverso ( es. aspettative non retribuite, congedi parentali ecc), fino al termine delle stesse.

I colleghi che beneficiano della L. 104 / 9 2 , perderanno uno dei tre giorni di permesso previsti dalla normativa ogni 10 giornate di assenza nel mese.
Si consiglia di non programmare giornate di congedo nelle date relative alle ex festività, per non perdere il diritto al recupero delle stesse.

Nelle giornate semifestive non è conveniente pianificare congedi in quanto la riduzione del 40% si applica alla giornata intera

Durante il periodo di congedo il dipendente non potrà svolgere attività contrarie agli interessi dell’Azienda.

Al termine del periodo di pianificazione di detti congedi, e comunque entro marzo, sarà effettuata una verifica relativa al numero delle giornate optate. Inoltre si procederà ad un esame delle domande giacenti di part time e si valuterà la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle domande di Social Hour

Verona, 19 febbraio 2016

Delegazione Unica
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL – UILCA – UNISIN

Com Un.congedi volontari Gruppo BP

Photo by Unsplash (Pixabay)

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