Abi: la guida al Bail-In

Abi ha pubblicato sul suo sito una guida per spiegare il bail-in. Attraverso questo link è possibile scaricare il Pdf originale.

Il primo gennaio 2016 entra pienamente in vigore anche in Italia un pacchetto di nuove regole comuni a tutti i Paesi dell’Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche. Questo insieme di regole ha in particolare lo scopo di limitare la probabilità che si verifichino delle gravi crisi bancarie e, nel caso si manifestino, di attenuarne gli effetti impedendo che si diffondano da un Paese all’altro. Le novità sono molte. Per far conoscere a clienti e risparmiatori i principali cambiamenti introdotti, l’ABI, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza insieme a numerose Associazioni dei consumatori hanno predisposto le 10 domande e riposte contenute in queste pagine.

COSA PREVEDONO LE NUOVE REGOLE?

Le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità ed efficienza. Di conseguenza, sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi. Tra queste rientra la predisposizione di un dettagliato e adeguatamente aggiornato piano… il cosiddetto Piano di Risanamento, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate in emergenza. Inoltre, le Autorità potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.

E SE LA PREVENZIONE NON FOSSE SUFFICIENTE?

Se nonostante il rafforzamento dell’attività preventiva la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale Europea e Banca d’Italia) avranno a disposizione un insieme di misure articolato, calibrato in funzione della gravità della situazione, che prevede, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.

IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE?

La procedura di risoluzione consiste in un pacchetto  di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione. Tra i vari strumenti di risoluzione vi è il cosiddetto bail-in – o salvataggio interno.

COME FUNZIONA IL BAIL-IN (SALVATAGGIO INTERNO)?

Il bail-in prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario. Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso è importante osservare che l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.

A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?

Un principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento. Con questo nuovo sistema infatti gli azionisti sono i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente, verranno chiamati a contribuire coloro che detengono altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento.

Le categorie di strumenti finanziari emessi della banca che sono interessate – in successione – dal bail-in, sono:

  • azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili1)
  • titoli subordinati senza garanzia
  • i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite)
  • depositi superiori ai 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro).

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari – ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro – contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

1. Obbligazioni che possono essere per contratto convertite in azioni durante la vita del prestito sulla base del loro prezzo e di un rapporto di cambio prestabilito.

E COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100.000 EURO?

In caso di bail-in, ai depositi fino a 100.000 euro  non succede assolutamente nulla: fino a questa soglia infatti sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi2 ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi, fino a 100.000 euro per depositante.3

I depositi oltre i 100.000 euro non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.

COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?

La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca. In caso di un conto corrente cointestato a due persone  quindi, l’importo massimo garantito è pari a 200.000 euro mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.

QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?

Oltre ai depositi fino a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in:

  • le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond)
  • i titoli depositati in un conto titoli (se questi titoli non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in)
  • le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza)
  • i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.

Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta
di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.

IL BAIL-IN SI PUÒ APPLICARE A STRUMENTI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2016?

Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di tale data.

 

 

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