Si segnalano due interventi da parte delle Autorità, sui rapporti tra la normativa Antiriciclaggio e la Voluntary disclosure ed un espresso richiamo inserito nel Decreto Legge 153/15.
Il primo intervento arriva direttamente dal Ministero dell’Economia, ed è inserito nella Circolare del 9 gennaio 2015. Il ministero ha chiarito che la normativa sulla procedura di Voluntary disclosure non ha nessun effetto sulla Normativa Antiriciclaggio, dando così conferma che gli obblighi di prevenzione previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 rimangono in capo ai Soggetti obbligati. In seconda battuta il Dipartimento del Tesoro del Mef ha pubblicato (all’interno del suo Sito) una risposta di carattere positivo ad un quesito in cui si chiedeva nel caso in cui un Professionista avesse consigliato al proprio Cliente di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria –ovvero qualora l’assistito avesse deciso volontariamente di non accedere alla procedura di Voluntary), se l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta fosse escluso in virtù dell’esonero previsto dall’Articolo 12, comma 2 del Dlgs 231/07. Il Ministero ha chiarito che, se all’attività del Professionista, limitata circa l’opportunità per il suo assistito di accedere o meno alla procedura di Voluntary, non segue il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio.
Sulla stessa linea, anche l’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ha espresso in maniera ufficiale la propria posizione (per quanto di sua competenza) su modalità e obblighi di comunicazione e segnalazione delle operazioni sospette. L’Uif, richiamandosi alla circolare del MEF, ribadisce che la Normativa sulla procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) non ha alcun effetto diretto sulla Normativa antiriciclaggio, confermando perciò che gli obblighi di prevenzione previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 devono restare in capo ai Soggetti obbligati. Inoltre, con riferimento diretto alla Legge 186/2014, ha comunicato di aver introdotto una nuova categoria di segnalazione dedicata, definita “Voluntary Disclosure”, per evitare equivoci tra “segnalazioni di operazioni sospette” derivanti da Voluntary Disclosure e le alttre “segnalazioni derivanti dagli altri tipi di attività”.
L’Uif precisa che tali segnalazioni non costituiranno una nuova fattispecie di comunicazione, ne una nuova classificazione di sospetto, ma saranno classificate solamente come sotto-categoria della più generale categoria del riciclaggio. Per questi motivi le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse solo quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 41 del decreto 231/07, cioè quando ricorre l’obbligo di segnalazione. Quest’obbligo sussiste quando Professionisti, Intermediari e, in ogni caso, tutti i Soggetti sottoposti alla Normativa Antiriciclaggio sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso (o che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio. Tutti i soggetti obbligati, oltre all’obbligo di registrazione ed adeguata verifica della Clientela, dovranno quindi procedere alla segnalazione ogni qualvolta abbiano il sospetto che i fondi siano di provenienza criminosa.
Nel caso della voluntary disclosure bisognerà almeno valutare ai fini della segnalazione l’eventuale superamento delle soglie di punibilità prevista per i reati tributari, poiché in caso di mancato superamento la segnalazione sembrerebbe non dovuta.
Considerando il richiamo all’articolo 41 si evidenzia la causa di esenzione dall’obbligo di segnalazione prevista dall’articolo 12, comma 2 del decreto 231/07; l’obbligo di segnalazione di operazione sospette, di cui all’art.41, non si applica ai professionisti per informazioni che ricevono da un cliente (o ottengono per lui) nel corso dell’esame della sua posizione giuridica, dell’espletamento dei compiti di difesa, di rappresentanza in un procedimento giudiziario o la consulenza sull’eventualità di intentare /evitare un procedimento, se tali informazioni sono ricevute od ottenute prima/durante/dopo il procedimento stesso.
Viene altresì confermato che la normativa sulla collaborazione volontaria non ha alcun effetto sull’applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo 231 in materia di antiriciclaggio. E’ stato anche esplicitamente escluso l’applicabilità di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperta presso Stati esteri la cui dubbia imputazione nel merito avrebbe comunque evidenziato la violazione dei principi del ne bis in idem sostanziale e del principio di specialità.
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