La depenalizzazione colpisce anche gli obblighi antiriciclaggio, convertendo le sanzioni dall’ambito penale a quello amministrativo. Infatti, uno schema del Decreto Legislativo del Ministero di Giustizia (ed approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri) riguarda anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio nel Decreto Legislativo 231 del 2007.
Il Decreto prevede che i reati previsti dalle leggi speciali e sanzionati con sole pene pecuniarie rimangano puniti, ma unicamente sul piano amministrativo, in base a tre scaglioni a seconda dell’importo della multa o dell’ammenda originaria.
Il Ministero di Giustizia ha indicato delle aree di reati (e non liste di reati) che rimangono puniti sul piano penale. L’antiriciclaggio, invece, risulta compreso tra quelle sottratte al penalmente rilevante. In particolare sono tre le condotte ricomprese nell’articolo 55 del decreto 23/07. Vediamo quali sono:
- Le condotte di chi (Intermediari, Professionisti, Revisori) è tenuto alla verifica della Clientela. Questo è un obbligo che per i Professionisti scatta quando 1)-la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15mila euro; 2)-quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro; 3)-tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
- Le condotte di chi è obbligato alla registrazione ed alla conservazione della documentazione che è servita per la verifica e l’identificazione della Clientela. Obbligo che impone, perlomeno ai Professionisti, l’istituzione di un Archivio digitale entro il quale collocare i dati su Cliente e operazione, entro non più di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico.
- L’ultima condotta portata dal penale all’amministrativo è quella relativa agli obblighi di trasmissione degli intermediari per rendere possibile le operazioni di registrazione.
Queste tre condotte sono accumunate dal medesimo trattamento sanzionatorio: la Legge Antiriciclaggio infatti prevede, oggi, una pena pecuniaria compresa tra un minimo di 2.600 euro ed un massimo di 13.000 euro. Lo scema di Decreto Legislativo le tiene, invece, sempre collegate (con lo stesso range punitivo), incasellandole all’interno dello scaglione mediano di misura amministrativa, quello che prevede una sanzione da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro.
Appare cosi, in tutta evidenza (mettendo a confronto le differenti sanzioni), come da una perdita di rilevanza penale (con relativa ricaduta reputazionale, soprattutto per i Professionisti) si arrivi oggi a previsioni di natura economica che potrebbero essere superiori agli importi attuali, con un massimo possibile del più del doppio degli importi oggi previsti.
Nella depenalizzazione non sono invece inserite le altre fattispecie previste dall’art.55 del decreto 231/07 per le quali sono previste sia pene pecuniarie che misure detentive.
Identificazione: Mancato rispetto degli obblighi di identificazione della clientela da parte dei professionisti, degli intermediati finanziari e revisori contabili.
- Vecchia Sanzione – Prevede una sanzione penale corrispondente ad una multa da 2.600 a 13.000 euro.
- Nuova Sanzione – Previsione di sanzione solo amministrativa con sanzione da un minimo di 5mila ad un massimo di 30mila euro.
Registrazione: Mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni per i 10 anni previsti dalla legge, sulle operazioni interessate da parte di intermediari, professionisti, revisori ed altri soggetti.
- Vecchia Sanzione – Prevede una multa compresa tra un minimo di 2.600 ed un massimo di 13.000 euro.
- Nuova Sanzione – Previsione di depenalizzazione (tre scaglioni di sanzioni amministrative a secondo dell’importo della pena pecuniaria) con misura amministrativa compresa tra 5mila e 30mila euro.
Comunicazione: Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati che fanno capo agli agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziarie.
- Vecchia Sanzione – Pena pecuniaria in forma di multa e compresa tra un minimo di 2.600 ed un massimo di 13mila euro.
- Nuova Sanzione – Il testo approvato in esecuzione della delega 2014 stabilisce, anche per questa fattispecie, l’applicazione delle regole base e dello scaglione intermedio con sanzione amministrativa tra 5mila e 30mila euro.