La Voluntary e l’Antiriciclaggio vanno di pari passo. Infatti le segnalazioni di operazioni sospette inviate finora alla U.i.f. sono circa 1.600 (di cui quasi 600 dai Professionisti) a fronte di 80.000 domande ed è un segnale di attenzione rispetto agli obblighi di adempimento previsti dal decreto legislativo 231/07.
I profili della prevenzione del riciclaggio fanno, infatti, da necessario complemento alle operazioni di Voluntary Disclosure. Come per gli Scudi Fiscali, a fronte di qualsiasi copertura ed esenzione dell’applicazione di Norme penali, è rimasta intatta la previsione di registrare le operazioni della Clientela e –se del caso- segnalare quelle dubbie.
Non è pensabile, infatti, di far rientrare nel nostro Paese denari/beni portati fuori per commettere reati oppure essi stessi frutto di reati.
Se si scoprono somme rimpatriate che provengono da reati diversi –e quelli più frequenti possono essere quelli riciclaggio- resta la punibilità penale e solo i reati fiscali(eventualmente accessori) non saranno punibili.
La catena dei controlli approntata dalla Legge, inizia in particolare modo dai Professionisti, i quali curano le pratiche e la presentazione all’Agenzia delle Entrate e poi la Procura alla quale vanno poi inviate.
Tra gli indicatori di anomalia, la Banca d’Italia prevede, da tempo, le operazioni che risultino ingiustificate rispetto al profilo economico e patrimoniale del Cliente. E l’incongruità del capitale che si chiede di regolarizzare rispetto al reddito dichiarato al patrimonio complessivo sono indicatori di anomalia, cosi come la non conformità con l’attività svolta dal Richiedente rispetto all’entità delle somme. Ancora, possono venire in evidenza le movimentazioni verso Paesi non collaborativi o che hanno Legislazioni non omologhe alle nostre, sotto il profilo del contrasto al riciclaggio od ai crimini finanziari.
Il Commercialista ha qui un ruolo fondamentale di “verifica”, in quanto conosce il Cliente e deve, nella compilazione della Scheda tecnica, avere un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo dell’attività da questi esercitata.
La responsabilità da omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata (in caso di dolo) penalmente. Il numero di segnalazioni fino pervenute, appare come il segno di una nuova responsabilità interpretata con professionalità.
RICORDIAMO CHE L’ADESIONE ALLA PROCEDURA (POSSIBILE FINO AL 30 DICEMBRE 2015) E’ CAUSA OGGETTIVA DI NON PUNIBILITA’ DEL NUOVO REATO DI AUTO-RICICLAGGIO, IL QUALE E’ PUNITOCON LA RECLUSIONE DA DUE AD OTTO ANNI E CON UNA SANZIONE DA 5MILA A 25MILA EURO.
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