Una parte non trascurabile dei capitali che stanno emergendo nell’ambito della voluntary disclosure provengono da Paesi considerati paradisi fiscali e transitati da black a white list, cosa che ha comportato per questi Paesi l’adeguamento/recepimento della Direttiva 60/5 dell’Unione Europea e che disciplina le misure di prevenzione e di contrasto al RICICLAGGIO. Di fatto questo comporta rischi penali in caso di “interposta persona” che vanno evidenziati.
Nella Legge di recepimento della Direttiva, infatti, si prevede la sanzione penale a carico del Cliente che rilascia false dichiarazioni riguardo agli obblighi di ADEGUATA VERIFICA della Clientela. Profilo di non poca rilevanza visto che, secondo la Legge 186/14 può avvalersi della Voluntary il Contribuente che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario, avendo fatto ricorso ad un SOGGETTO INTERPOSTO o ad intestazioni fiduciarie estere. Secondo quanto specificato nella Circolare n.99/E del 4 dicembre 2001, relativamente alla nozione di “interposta persona”, si deve considerare Soggetto fittiziamente interposto una Società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla Società spetti in realtà al Socio che effettua il rimpatrio.
Tale status deve essere specificato nell’autorizzazione che deve essere rilasciata agli Intermediari finanziari esteri, riguardo alla trasmissione della documentazione ed al rischio di informazioni all’Agenzia italiana di dati concernenti le attività oggetto della voluntary disclosure. E’ chiaro che l’Intermediario bancario estero, in cui è innestata la relazione bancaria, si potrebbe ritrovare da una parte la sottoscrizione del modulo di adeguata verifica con informazioni diverse rispetto alla documentazione che viene presentata per l’accesso alla voluntary. Aspetto quest’ultimo che il nostro Paese rileva sul piano penale con gli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 231 del 2007. La medesima previsione è disciplinata nei Paesi esteri in cui sono detenuti capitali. Ciò porterebbe all’apertura di un procedimento penale, nel territorio in cui si trovano i capitali, a carico della persona interposta (ad es. figli, coniuge, ovvero cittadini residenti ecc.).
TABELLA ESPLICATIVA SU ADEGUATA VERIFICA
Il Ministero dell’Economia a gennaio 2015 ha sottolineato che i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio non sono esonerati dall’obbligo dell’adeguata verifica della Clientela finalizzata non all’accertamento della violazione penale tributaria, tranne, che il Professionista si trovi dinanzi a violazioni di cui all’articolo 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e articolo 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del decreto legislativo 74 del 2000 ove non vi è copertura penale. Il Professionista deve acquisire informazioni sulla provvista economica depositata all’estero, al fine di accertare che sia stata accumulata dalla commissione di reati tributari su cui c’è copertura penale.