Il nuovo disegno di legge di stabilità 2016 non solo innalzerà l’attuale soglia per i pagamenti in contanti dagli attuali 999,99 a 2999,99 euro (compresi libretti e titoli al portatore), ma si propone di espugnare dall’ordinamento giuridico le due norme che riguardano, rispettivamente, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative e dei correspettivi per le prestazioni contrattuali di trasporto merci su strada.
L’articolo 46 dell’attuale testo del Ddl contiene quattro commi. Con il primo comma le transazioni in contanti (o con mezzi di pagamento sopraindicati-anche in valuta-) si vietano quando il valore oggetto del trasferimento è pari o superiore a 3mila euro , anche se intervenute con più pagamenti sotto la soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Le violazioni a questo obbligo sono punite ai sensi dell’articolo 58 Dlgs 231/2007 con la sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Con il successivo comma 7bis questa sanzione non può essere comunque inferiore all’importo di 3mila euro e con una sanzione aumentata di cinque volte per le violazioni che riguardano importi superiori a 50mila euro.
Ricordiamo che il prelievo/versamento sopra la soglia di denaro contante dal proprio conto corrente o libretto, non è considerato una violazione. Ma secondo la nota del Ministero Economia e Finanza n.989136 del 20111 è oggetto di segnalazione quando è abbinata ad altri elementi indicativi.
La proposta di modifica non riguarda il comma 5 dell’articolo 49 Dlgs 231/2007 restando così fissata a mille euro (a differenza dei 3mila per i pagamenti in contanti) l’importo a partire dal quale gli assegni bancari/postali devono obbligatoriamente indicare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (sotto tale ammontare è possibile per la banca, su richiesta scritta del cliente, rilasciare assegni privi di questa clausola). Viene inoltre, previsto di adeguare a tremila euro l’attuale limite di 2.500 per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta da parte dei “cambiavalute”, come da Dlgs 141/2010.
Il testo del Ddl stabilità contiene, però, altri due commi con cui si prevede di abrogare le due norme che stabiliscono il divieto integrale all’utilizzo dei contanti per il pagamento. Essi sono:
A) Articolo 12, comma 11 Dlgs 201/2011 quale norma che dispone che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente (quale ne sia l’importo) in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini delle asseverazioni dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
B) Articolo 32-bis, comma 4 Dl 133/2014 , il quale a sua volta, prevede che indipendentemente dall’importo dovuto, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada (Dlgs 286/2005) utilizzando esclusivamente strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (bonifici, assegni…).
La prima disposizione fu introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, ma è stata sterilizzata dalla Nota del Mef con protocollo 10492 del 5.2.2014 che ha riconosciuto operante (per il pagamento in contante della locazione) il solo limite di mille euro (che ora passerebbe a 3mila), poiché, al di sotto, l’opportunità di conservare traccia della transazione in contante avrebbe potuto essere documentata in altro modo (anche ai fini fiscali), per esempio con la tradizionale ricevuta emessa dal locatore.
Entrambe le disposizioni non prevedevano una specifica sanzione (avendo questo reso problematica l’applicazione, era forse meglio prevedere delle sanzioni piuttosto che abbandonare la norma, cosa che non va certo nella direzione di una efficace lotta all’evasione fiscale. NdR) anche se quella sui pagamenti delle prestazione di trasporto merci imponeva ai soggetti qualificati l’obbligo (questo si sanzionato in caso di inadempienza) di comunicazione delle violazioni ai sensi del Dlgs 231/2007.
Si osserva, anche, che il previsto adeguamento da mille a tremila euro della soglia di cui all’articolo 49, comma 1 Dlgs231/2007 ha effetto direttamente (in virtù del richiamo normativo) anche sugli articolati adempimenti, previsti dall’articolo 3 Dl16/2012 in caso di acquisto di beni/prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74ter del decreto Iva, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (vedasi nostre comunicazioni precedenti. NdR).
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