In data 17 dicembre 2012 si è svolta, a decorrere dalla data di insediamento, COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO.
L’o.d.g. prevedeva:
- N. 3 Domande di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del D.M. 28 aprile 2000, n. 157
- N. 6 Domande di intervento formativo ex art.5, comma 1, lettera a), punto 1), del D.M. 28 aprile 2000, n.158
- Approvazione del verbale della seduta del 20 settembre 2012
- Sospensione del contributo ordinario
- Varie ed eventuali.
Presenti: Personalmente o in video conferenza tutti i membri del Comitato, in rappresentanza di INPS oltre alla Dott.ssa Santoro ha presenziato alla riunione il Direttore Generale dell’INPS Dott. Nori.
- Si procede alla delibera del verbale della seduta del 20 settembre 2012. (Approvato all’unanimità)
Viene poi posto in discussione il documento relativo alla delibera per la sospensione del contributo ordinario.
Il Dott. Durante prospetta la situazione di Bilancio per il 2013 alla luce di della sospensione del contributo : Nell’ipotesi di sospensione del contributo ordinario da parte del Comitato Amministratore l’avanzo patrimoniale al termine dell’esercizio 2013,verrebbe ridotto in misura pari al mancato introito del contributo ordinario, valutato in termini di competenza economica in E 83,175 mln, e, pertanto si assesterebbe a E 244,905 mln. Conseguentemente tenendo ferme le altre voci di bilancio, le disponibilità liquide del Fondo sarebbero stimate al termine dell’esercizio 2013 in circa E 241,781 mnl. Si ritiene, pertanto, che le suddette dotazioni finanziarie siano idonee a garantire l’erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del Fondo Stesso, atteso anche che eventuali ulteriori uscite saranno autorizzate nei limiti delle dotazioni finanziarie.
- Si procede alla delibera della sospensione del contributo. (Approvato all’unanimità)
Si inizia poi una discussione rispetto al capitolo “esodati”.
Il Dott. Nori comunica che il plafond dei 65.000 salvaguardati, per quanto attiene alla lettera C) dell’art. 24 comma 14 e 15, Riforma Monti/Fornero, che prevede per i Fondi di Solidarietà di sostegno al reddito, così come da decreto 1 giungo 2012 , 17.710 unità, è esaurito e che tutte le domande presentate per accedere alla prestazione straordinaria dei Fondi di solidarietà con cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 31 dicembre 2012 sono ammesse alla salvaguardia di legge. Per quanto attiene all’ulteriore plafond di 55.000 si attende ancora il decreto attuativo.
Informa inoltre che i dati registrati i dall’INPS rispetto alla domande di salvaguardia del settore sono 18.752 rispetto ai 16.452 censiti da ABI, di cui 14.000 gia’ in esodo alla data del 4 dicembre 2011. Rispetto a questa “discordanza” nei numeri intervengono diversi consiglieri sostenendo che i dati esplicitati da INPS sono comprensivi di pratiche che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia, e a supporto di tale tesi portano esempi concreti in cui le Sedi Inps hanno monitorato come pratiche di salvaguardati, situazioni che nulla hanno a che fare con la salvaguardia stessa. ( Vedi ad esempio situazioni di GIA’ pensionati che si sono visti recapitare la lettera di salvaguardia, oppure reiezioni di domande non sono sotto “ l’ombrello della salvaguardia” perché presentati da persone non vedenti o di lavoratrici che hanno scelto l’opzione donna, situazioni appunto in cui non è prevista la salvaguardia perché non toccate dalla Riforma Monti/Fornero. ) Il Dott. Nori ribadisce che in ogni caso il plafond dei 65.000, per quanto ci riguarda, è esaurito, e conferma che sono salvaguardati coloro i quali hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012. Viene quindi reiteratamente evidenziata, da parte dei membri del Comitato, la necessità di avere in tempi brevi un monitoraggio completo e preciso delle domande giacenti; le aziende hanno infatti gia’ inoltrato piu’ volte all’INPS gli elenchi completi dei futuri esodandi per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011. A tal proposito anche il Presidente Dott. Durante, sollecita una fattiva collaborazione da parte dell’Istituto. Il Dott. Nori raccoglie l’invito e assicura che nel mese di gennaio ci sarà una risposta, seppure non formale, sull’argomento.
In questi giorni Le sedi Inps hanno iniziato a lavorare e a liquidare le pratiche in sospeso di “esodati salvaguardati” per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 ma dopo l’accordo 8 luglio2011. (accordo tra ABI e Segreterie Nazionali nel quale è prevista e normata la decurtazione dell’8%-11% ). Si fa presente all’INPS che l’assegno erogato non tiene conto della decurtazione nonostante il Comitato, in data 15 ottobre, avesse assunto una delibera interpretativa e chiarificatrice in tal senso, ciò al fine di eliminare qualsivoglia dubbio di esposizione e di definizione che il decreto del 3 agosto 2012 potesse far insorgere. Inoltre nella documentazione inviata al titolare dell’assegno non viene esplicitato che il conteggio è “provvisorio” e/o “a titolo di acconto”, ciò potrebbe comportare delle criticità nel caso di recupero dei fondi eventualmente versati in più.
Dopo un acceso dibattito tra i Consiglieri di parte ABI con il direttore dell’INPS , quest’ultimo ha dichiarato che a partire da marzo gli assegni liquidati terranno conto della decurtazione.
- Si procede poi alla votazione per deliberare:
N. 3 Domande di concessione dell’assegno ordinario. (Approvate all’unanimità)
N. 6 Domande di intervento formativo. (Approvate all’unanimità)
Prima della conclusione dei lavori vengono espressa da parte di consiglieri di parte sindacale le seguenti criticità:
- Per quelle aziende che sono in Liquidazione e per le quali in tempi brevi è prevista la chiusura, se utilizzano il Fondo Emergenziale , sarebbe necessario prendere una specifica delibera al fine di mettere in sicurezza il pagamento degli assegni.
Il presidente riferisce che nulla osta all’assunzione di una delibera caso per caso.
- Rispetto alle aziende che ricorrono al Fondo Emergenziale e poi chiedono anche interventi formativi con quale criterio si puo’ operare rispetto alla liquidazione dei fondi per la formazione?
Il Comitato conviene che la liquidazione per la formazione dovrebbe avvenire al netto della liquidazione di quanto già richiesto per il Fondo Emergenziale.
Terminati i lavori il Comitato si conclude.
In data 19 dicembre 2012 è uscito il messaggio INPS N. 20944 che in alcune sue parti riprende le informazioni che il Dott. Nori aveva riferito al Comitato, inoltre dettaglia il “modus operandis” da utilizzare rispetto all’inoltro delle domande per cessazioni successive al 31 dicembre 2012.
Omissis .. “Con riferimento all’ulteriore contingente previsto dalla legge n. 135/2012, (salvaguardia dei 55.000) di cui si attende il decreto attuativo, si comunica che le nuove domande presentate con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 avranno carattere di prenotazione e saranno acquisite dalle
Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.
In particolare, le domande di assegno straordinario per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento, ai sensi della deroga di cui alle citate norme, devono essere presentate dalle aziende esodanti alle Sedi INPS competenti per la liquidazione della prestazione ,necessariamente entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 dicembre 2012 nel caso la data prevista di cessazione del rapporto di lavoro sia il 31 gennaio 2013).
Le Sedi segnalano tempestivamente alla Direzione regionale il numero delle domande interessate alla deroga in argomento, utilizzando il foglio excel..
La Direzione regionale provvede all’invio dei dati alla Direzione centrale pensioni, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla liquidazione, alla casella di posta elettronica…
E’ a cura della Direzione centrale pensioni:
1) redigere la graduatoria dei beneficiari su base nazionale ed in ordine cronologico di presentazione della domanda;
2) verificare la disponibilità dei posti nel plafond assegnato alla categoria;
3) autorizzare le Sedi interessate alla liquidazione delle prestazioni entro i limiti delle disponibilità stesse.
Nel caso di domande presentate nella stessa data, per la formazione della graduatoria sono applicati i medesimi criteri di accesso all’esodo fissati dai regolamenti di settore.
Nel caso in cui la domanda venga accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda…”