Antiriciclaggio: la riscrizione delle sanzioni

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo schema di disegno di Legge di emanazione europea 2015 che delega ai singoli Governi il recepimento di alcune Direttive comunitarie. Lo stesso recepimento delle Direttive comunitarie serve, anche, a sanare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia. Secondo i dati al 30 luglio, le procedure pendenti sono 99, di cui 75 riguardavano violazioni del Diritto dell’Unione e 24 la mancata trasposizione di Direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale.
L’articolo 14, in particolare, riforma il sistema sanzionatorio antiriciclaggio ispirandosi al ne bis in idem, alla gradazione delle sanzioni e colpendo anche i singoli che commettono le violazioni all’interno di persone giuridiche. Secondo lo schema normativo, le fattispecie incriminatrici dovrebbero limitarsi alle solo condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frodi o falsificazioni e di violazioni del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con la previsione di sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e comunque non eccedenti, nel massimo, i tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa.
Nel caso di violazioni commesse da una persona giuridica, la sanzione dovrà essere applicata ai componenti dell’Organo di Gestione o alle altre persone fisiche titolari di potere amministrativo, direzionale e di controllo all’interno dell’Ente.
Dopo aver previsto che le sanzioni amministrative colpiscano violazioni gravi, reiterate e con carattere di sistematicità delle disposizioni di Legge in materia di adeguata verifica della Clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni, viene auspicato che la gravità delle violazioni si desuma dalla natura del Soggetto responsabile, dalla gravità del danno, dall’intensità del dolo o del grado di colpa, dall’entità del profitto complessivamente ricavato.
E’ prevista, infine, l’individuazione di nuove misure afflittive da adottare in via graduata, giungendo:
A) All’interdizione temporanea dall’esercizio delle funzioni per le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all’interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione, cioè per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione.
B) All’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con minimo edittale non inferiore a 2.000 euro, e con massimo pari ad almeno il doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, nel caso in cui questo importo possa essere determinato ed in ogni caso non inferiore ad un milione di euro.

In caso di violazioni gravi o sistematiche delle disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni commesse da Enti creditizi o finanziari si auspica l’introduzione di sanzioni pecuniarie comprese tra 10.000 euro e 5milioni di euro in capo alle persone fisiche responsabili.

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