L’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) Italiana ha diramato, nella serata del 2 settembre, un comunicato stampa in cui esprime la propria posizione ufficiale nell’ambito della sua competenza in tema di procedura di collaborazione volontaria e di modalità e di obblighi di comunicazione di segnalazione di operazioni sospette.
L’Uif si riferisce alla Legge 186/2014 comunicando di aver introdotto una nuova tipologia di segnalazione, denominata “Voluntary Disclosure”. L’Unità si richiama alla Circolare del 9 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ribadisce che la normativa sulla procedura di collaborazione volontaria non ha alcun effetto diretto sulla normativa Antiriciclaggio, confermando pertanto che gli obblighi di prevenzione previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 debbano permanere in capo ai Soggetti obbligati.
Per evitare di ingenerare problematiche tra le segnalazioni di operazione sospette derivanti da procedure di voluntary disclosure con quelle derivanti da altre tipi di attività, l’Organo di controllo ha ritenuto di dover gestire queste nuove segnalazioni integrando il dominio della “categoria” attraverso un codice nuovo di classificazione specifico: codice 004-Riciclaggio: Voluntary disclosure.
Questo nuovo codice, secondo le indicazioni emesse, dovrà essere utilizzato dai Soggetti obbligati per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie”. L’Uif ha comunque precisato che tali segnalazioni non costituiranno una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, ma saranno considerate solamente una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio. Per tale motivo, le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art.41 del Dlgs.231/2007, ovvero quando ricorre l’obbligo di segnalazione. L’obbligo sussiste quando i Professionisti, gli Intermediari Finanziari e tutti i Soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute/tentate operazioni di antiriciclaggio. Secondo la stessa normativa, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura ,dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenendo conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal Soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito di conferimento di un incarico.
Tutti i Soggetti obbligati, quindi, oltra all’obbligo di registrazione e di adeguata verifica della Clientela, tutte le volte che hanno il sospetto che i fondi siano di provenienza criminosa, dovranno eseguire la segnalazione.
Nel caso specifico della voluntary disclosure bisognerà almeno valutare, ai fini della segnalazione, l’eventuale superamento delle soglie di punibilità prevista per i reati tributari, in quanto in caso di mancato superamento la segnalazione sembra non dovuta.
Considerando inoltre il richiamo espresso all’art.41 non si può non evidenziare (pur se il comunicato non vi fa cenno) la specifica causa di esenzione dall’obbligo di segnalazione prevista dall’art.12, comma2 stesso Decreto, per il quale l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art.41 non si applica ai Professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro Cliente (od ottengono riguardo allo stesso) nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario od in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Was this article helpful?
YesNo