La nuova Direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (IV Direttiva Antiriciclaggio, datata 20 maggio 2015) inserisce i “reati fiscali” nella gamma di reati che qualificano un’attività illecita, tale da costituire il presupposto del riciclaggio. Una scelta motivata dal fatto che –considerandola natura ed il momento in cui si configura un reato fiscale- gli illeciti tributari possono essere ben lontani dal sospetto che si possa configurare un’operazione di riciclaggio e, di conseguenza, rendere difficile (per i Soggetti obbligati) valutare se ci sia l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
La Direttiva pone le basi per un’efficace e rafforzata implementazione di un sistema di contrasto al riciclaggio transnazionale, anche per dare maggiore chiarezza e vigore alle norme degli Stati membri. Dal 26 giugno di quest’anno (ed in un biennio) gli Stati dell’Unione sono obbligati a porre in essere disposizioni volte a conformarsi alla IV Direttiva. In particolare, dovranno inserire nella propria Legislazione la definizione di attività criminose, ampliando la gamma dei reati a quelli di natura fiscale e relativi ad imposte dirette ed indirette, punibili con una pena detentiva o con altra misura equipollente di durata massima superiore ad un anno o, nel caso di ordinamento giuridico che prevede una soglia minima per i reati, tutti quelli punibili (sempre a titolo di detenzione o misura equipollente) di durata minima di sei mesi.
Avendo a riferimento il rapporto del G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), pubblicato nel febbraio 2012, con la IV Direttiva, con l’ausilio dei nuovi strumenti tecnologici avanzati (che permettono scambi di informazioni rapidissimi) è stato concepito un sistema di prevenzione e di contrasto più forte ed efficace rispetto ad oggi. Viene rafforzata ulteriormente la cooperazione con le Autorità Europee di Vigilanza e tra le F.I.U. (Financial Information Unit) e la Commissione, oltra ad una cooperazione a livello nazionale che viene rafforzata. La Direttiva, infatti, prevede che gli Stati adottino misure volte a rendere efficaci meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità di Vigilanza e le altre Autorità competenti che operano in materia di Antiriciclaggio nel singolo Paese.
Questo, però, non porterà automaticamente ad una completa armonizzazione a livello comunitario dell’ambito delle attività criminose, quali presupposto di riciclaggio, in quanto non è stato definito esattamente cosa si intende per reati fiscali nei singoli Paesi della Comunità europea, a prescindere dalla normativa di carattere penale tributario vigente in ogni singolo Stato e dal tipo di pena che la stessa normativa prevede in caso di commissione di un reato tributario.
In ogni caso, si tratta comunque di un rilevante passo in aventi contro il riciclaggio visto che oramai molti Paesi hanno già inserito nei loro ordinamenti i reati tributari ed il nuovo reato di auto-riciclaggio, il cui reato presupposto può essere sicuramente il reato tributario.
Dall’entrata in vigore della Direttiva anche solo il sospetto che l’origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali, farà scattare l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte dell’Intermediario. Di conseguenza la compliance fiscale entra ormai automaticamente quale requisito essenziale di verifica della Clientela.
Ricordiamo che tra Paese europei che hanno già recepito il reato di Auto-riciclaggio ci sono –oltra all’Italia- anche Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Portogallo. Peraltro la nuova Direttiva (e ciò che in essa vi è contenuto) viene citata e ripresa anche dall’ultima Direttiva sullo scambio di informazioni tra Amministrazione fiscali, che entrerà in vigore con le medesime tempistiche, prevedendo che gli Intermediari adottino gli standard antiriciclaggio europei per l’individuazione del titolare effettivo e quindi lo comunichino automaticamente ai Paesi presso i quali tali soggetti risultino residenti.
L’entrata in vigore congiunta delle nuove normative europee accresce in maniera determinante il patrimonio informativo degli Stati europei contribuendo così alla lotta all’evasione fiscale. Ritorneremo perciò sull’argomento con una tabella riassuntiva ed esplicativa in una prossima comunicazione.
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