Il reato di AUTORICICLAGGIO non può essere perseguito retroattivamente ed il reato presupposto di frode fiscale (sia nell’auto-riciclaggio che nel riciclaggio) va accertato e contestato, non potendosene solo presumere l’integrazione. Questo chiarimento è della Corte d’Appello di Milano in una sua recente sentenza.
La sentenza dei Giudici milanesi fa riflettere più in generale sull’interpretazione del nuovo reato. Considerando che l’integrazione della fattispecie è correlata alla commissione di un precedente reato ascrivibile al medesimo soggetto, è naturale domandarsi se all’applicazione pratica da parte dei Tribunali l’auto-riciclaggio sarà configurabile in presenza di reati presupposto (reati tributari, contro il patrimonio, ecc.) commessi in data antecedente al gennaio 2015 o se, invece, solo per i reati presupposti integrati a partire da questa data.
Parte della “dottrina” ritiene applicabile la fattispecie in questione solo ove susseguente alla commissioni di reati post 31 gennaio 2014 e, quindi, dopo l’entrata in vigore dell’Art.648-ter. A sostegno di questa tesi si è argomentato per la non punibilità della condotta di auto-riciclaggio sulla base della considerazione che lo stesso reato da cui proviene il provento sarebbe un elemento integrativo del precetto penale e non un semplice presupposto della condotta.
Secondo altra corrente di pensiero, però, andrebbe notato come il richiamo contenuto nell’Art.648-ter Codice penale all’ultimo comma dell’articolo 648 (che rende punibile il reato anche se quello presupposto sia non punibile, non procedibile o commesso da Soggetto non imputabile) possa far propendere per la considerazione del reato che genera il provento quale semplice presupposto della condotta e non come elemento integrativo. A tale conclusione, secondo alcuni autori, si dovrebbe arrivare in considerazione del fatto che il “tempo in cui viene compiuto il reato di auto-riciclaggio” si colloca nel momento in cui il Soggetto ostacola la ricostruzione della provenienza dei fondi. Di conseguenza, anche nel caso in cui la violazione tributari si collocasse temporalmente prima (o fosse addirittura prescritto il termine per accertare e punire il comportamento delittuoso a monte), il reato di auto-riciclaggio potrebbe considerarsi integrato e quindi punibile.
TABELLA ESPLICATIVA
L’APPLICAZIONE: La Corte d’appello di Milano chiarisce che il nuovo reato di auto-riciclaggio non si applica retroattivamente, cioè a fatti che sono stati commessi in una data antecedente al Primo Gennaio 2015, data il cui l’auto-riciclaggio è entrato in essere. Disciplina la fattispecie l’ordinario articolo 2 del Codice penale sull’introduzioni di norme penali sostanziali.
L’INCERTEZZA: Non è stato però affrontato uno dei nodi più dibattuti dalla dottrina e cioè l’applicazione della nuova fattispecie penale anche quando il reato presupposto, che rappresenta un elemento fondamentale dell’auto-riciclaggio, è stato commesso in una data precedete al 1°gennaio 2015. |