Piemonte: Quando a vincere è il buon senso…

By: { pranav }CC BY 2.0

Una torrida giornata di questo luglio, ore 8,30 nella filiale di INTESASANPAOLO di Chivasso. I Colleghi giunti in filiale trovano una temperatura tra i 31/32 gradi a causa di un blocco del condizionatore.

La Responsabile della filiale, in accordo con il Capo Mercato e il Referente del Servizio Tecnico, concorda la chiusura temporanea della filiale per inagibilità, in attesa dell’intervento di riparazione.

Alle 12 il problema è risolto, la temperatura ritorna alla normalità e la filiale può riprendere la sua normale operatività. I Colleghi, ovviamente, sono stati considerati presenti, in quanto rimasti a disposizione nei pressi della filiale.

E’ quello che si dice una ottima gestione del problema da parte della Responsabile, che ha operato nel rispetto delle Sue funzioni di preposto per quanto attiene la vigilanza sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

In una filiale di Banca Sella di Vercelli, in caso analogo di blocco dei condizionatori, si è agito in modo forse meno netto, pur tuttavia ponendosi il problema della sostenibilità dell’ambiente di lavoro: le porte delle filiale sono rimaste spalancate per ‘fare corrente’,  chiamando ad hoc delle guardie per garantire una vigilanza rafforzata.

Ricordiamo i compiti dei preposti, cioè i nostri Direttori di filiale, in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori: il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione; la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati; la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Le vicende sopra citate ci danno lo spunto per citare una sentenza della Corte di Cassazione del  1° aprile 2015, che interviene in materia in modo chiaro ed inequivocabile. La sentenza si rifersce ad un problema di freddo anziché di caldo, ma la sostanza non cambia. Capita che in una azienda del territorio lecchese, per il malfunzionamento della caldaia e le conseguenti bassissime temperature nei locali di lavoro, i dipendenti si astengano dalla prestazione lavorativa per un’ora e mezza. A seguito della trattenuta della corrispondente retribuzione, i lavoratori intentano causa all’azienda. E la vincono, in modo definitivo. Qualche stralcio dalla sentenza:

“….il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 cod.civ. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro……la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione...i lavoratori, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore…”. Chiarissimo. 

Invitiamo i nostri RLS, anche per il prossimo anno, a segnalare per tempo alle rispettive aziende la necessità di verificare lo stato di manutenzione dei condizionatori in previsione dell’estate. Una segnalazione preventiva da parte del Rls rende obiettivamente più difficile, da parte del datore di lavoro, ‘fare finta di niente’, quando il problema paventato e segnalato puntualmente si presenta.

Teniamola come linea di condotta su tutti i rischi che intravvediamo, serve a prevenire e, quanto meno, a dimostrare in modo inoppugnabile che noi abbiamo fatto il nostro dovere.

27 luglio 2015

DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA – Fisac Torino e Piemonte

Piemonte BUON SENSO

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