E’ stata emanata la nuova Direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento n.648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/Ce e la 2006/70/Ce.
Il fine della Direttiva è smascherare chi utilizza i profitti provenienti dall’illegalità, rafforzare la tracciabilità del denaro, prevenire e combattere il riciclaggio che minaccia l’economia dell’Unione Europea, allineando la normativa Ue alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi).
La Direttiva (Quarta) dovrà essere recepita entro il 26 giugno 2017 e avrà effetti sulla Legislazione italiana, in particolare sul Dlgs 231/01, con il quale era stata attuata la Direttiva 2005/60 e che dunque cesserà nel 2017.
Le novità più rilevanti introdotte con il nuovo provvedimento sono: il rilievo dato alla trasparenza e lo scambio di informazioni e l’obbligo per gli Stati di attivare i Registri Centrali (obbligo questo voluto fortemente dall’Europarlamento) che serviranno ad assicurare “un accesso tempestivo ed illimitato alle Autorità competenti ed alle Fiu (Unità di informazioni finanziarie) senza allertare il Soggetto interessato”. I Registri saranno utilizzabili non solo dalle Autorità competenti, ma anche da chi avrà un interesse legittimo. Tra questi i Giornalisti investigativi e le Organizzazioni non Governative. Questi soggetti potrebbero, però, avere l’obbligo di una registrazione on-line e di un importo da pagare per i costi amministrativi.
Senza limiti, invece, l’accesso per le Autorità e le Unità di Informazione Finanziaria e per i Soggetti obbligati nell’obbligo dell’Adeguata verifica della Clientela. La consultazione del Registro, però, non sarà sufficiente a garantire il totale rispetto della Direttiva sui Soggetti Obbligati. Questo significa che –osservando il principio guida seguito dalla Direttiva per la verifica della Clientela, e cioè l’approccio basato sul rischio- il rispetto degli obblighi è assicurato unicamente tenendo conto del rischio effettivo.
Viene cosi ampliato l’ambito di applicazione della Direttiva in linea con quella che viene considerata una vera emergenza, visto che il denaro riciclato rappresenta il 2,5% del Pil mondiale. Ne è conseguita la decisione di ridurre la soglia per i pagamenti in contanti e di applicare gli obblighi anche per la commercializzazione di beni con valore a partire da 10.000 euro e con la possibilità per gli Stati di prevedere soglie più basse e con limitazioni più rigorose. Nel nostro Paese la soglia attuale è di 15.000 euro (come da Direttiva precedente), l’adeguamento quindi permetterà di abbassare tale soglia fino al valore di 10.000 euro.
Un’altra novità è l’inclusione, tra i Soggetti obbligati, dei Prestatori di servizi di gioco d’azzardo per importi pari o superiori a 2mila euro. Revisione anche sul fronte delle sanzioni per limitare le forti differenze tra gli Stati membri visto che si passa dai 4milioni di multa previsti dall’Olanda ai 50.000 dell’Italia.
Secondo la consueta formula, gli Stati devono applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La Direttiva prevede come sanzioni minime (nel caso di violazioni gravi o reiterate, sistematiche o con combinazione di tali caratteristiche, commesse dai Soggetti obbligati) l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni dirigenziali per le Persone aventi incarichi direttivi in un Soggetto obbligato, ritenute responsabili della violazione.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie, è previsto che quelle massime siano pari ad almeno il doppio dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere pari ad almeno 1milione di euro. Se il Soggetto obbligato è un Ente creditizio od un Istituto finanziario, dovranno essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno a 5milioni o al 10% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi Bilanci disponibili, approvati dell’Organo di Gestione.
Nell’ipotesi in cui il Soggetto obbligato sia un’Impresa madre od una Filiale di questa e tenuta a preparare Bilanci finanziari consolidati, il fatturato da considerare è quello complessivo annuo, od il tipo di reddito corrispondente, risultante negli ultimi Bilanci consolidati, approvati dall’Organo di Gestione dell’Impresa madre apicale.
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni o misure amministrative per violazioni che sono già soggette a sanzioni penali nel diritto nazionale.
TABELLE ESPLICATIVE
SOGGETTI OBBLIGATI – Enti creditizi e finanziari, Revisori dei conti, Contabili esterni, Consulenti tributari, Notai ed altri Professionisti i quali per un Cliente partecipano ad operazioni finanziari o transazioni immobiliari, Prestatori di servizi a trust o Società, Agenti immobiliari, Prestatori di servizi di gioco d’azzardo. Altri Soggetti che ricevono pagamenti in contanti pari o superiori a 10.000 euro.
LEGALI – I Professionisti sono soggetti alla Direttiva solo quando partecipano ad operazioni finanziarie o societarie, inclusa la consulenza tributaria. Esenzione dall’obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o esaminando la posizione giuridica di un Cliente. Le Unità di Informazioni Finanziarie Ue hanno accesso in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative ed investigative.
PERSONE ESPOSTE – Chi ha un rischio di corruzione più elevato rispetto alla norma per la posizione politica occupata. In questo caso sono previsti obblighi più stringenti sull’origine del patrimonio.