Sono molte le questioni non ancora risolte che riguardano le attività che possono essere oggetto di Voluntary disclosure: molte note fin dall’inizio, altre emergono di volta in volta dalla realtà operativa. Ne elenchiamo alcune per agevolare una eventuale consulenza richiesta ai nostri colleghi di Filiale.
Uno dei temi principali è quello di come associare un anno di riferimento ai contanti a disposizione dei Contribuenti. Il problema coinvolge l’emersione nazionale e quella internazionale. Siccome è difficile poter fornire la documentazione che permetta di datare i redditi percepiti in contanti e non dichiarati, spesso i Contribuenti non sono in grado di dimostrare in quali anni si sono formati le ricchezze conseguenti a ricavi/compensi non dichiarati. Chi presenta l’istanza di Voluntary sosterrà, molto probabilmente, che in oggetto ci siano solo somme antecedenti il 2010, ed è altrettanto probabile che il Fisco ritenga questo come non vero visto che si è in assenza di una (impossibile) dimostrazione. Per cui per il Contribuente è opportuno fornire all’Agenzia delle Entrate tutti gli elementi che consentano di presumere (con una buona dose di ragionevolezza) l’anno di effettiva costituzione delle somme.
Prendiamo ad esempio un Contribuente che svolga attività d’Impresa al dettaglio nel nostro Paese e che ha sempre conservato in contanti i ricavi non dichiarati. Dopo qualche anno di attività l’importo accantonato potrebbe avere un valore consistente e risalire ad annate non più accertabili. In questo caso si possono utilizzare le variabili della struttura produttiva (parametri e studi di settore) per capire quale è stato il “nero” medio per anno da far emergere.
Un altro caso che accade di frequente riguarda i Contribuenti che abbiano ricevuto per eredità una notevole somma in contanti. In questo casi, per i termini di dimostrazione al Fisco sono favoriti i Soggetti che svolgono un’attività diversa ed a minor rischio di evasione rispetto a quella che ha determinato la somma in questione. Per esempio un lavoratore dipendente che eredita la somma da un parente imprenditore.
Esiste poi il caso di un Contribuente che abbia ricevuto una somma “non ordinaria” rispetto alla normale attività. Per esempio la vendita di una casa o di altro immobile, od una partecipazione che abbia propiziato una parte della somma in contanti e non dichiarata. In questa ipotesi l’attribuzione dell’importo allo specifico contratto, rende evidente il Soggetto compratore che ha versato la somma in contanti.
Da tutto questo, si desume che ogni caso ha una sua particolarità. Diventa dunque difficile costruire delle Regole specifiche ed analitiche che possano risolvere il problema della databilità dei contanti. Diventa pertanto importante la creazione di linee guida generali che possano permettere di prendere in esame indizi e fatti proposti dalle parti per rendere sicuro il dato che i contanti provengano da redditi di anni accertabili con certezza, e rendere così più facile l’emersione del nero.
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