Contratto Bancari: raggiunta l’ipotesi d’intesa

Alle 5 della mattina del primo aprile si è concluso il confronto tenutosi nei giorni del 30 e 31 marzo con la definizione di una ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale, ipotesi che sarà portata alla approvazione del nostro Direttivo Nazionale ed a quella dei lavoratori nelle assemblee che si terranno capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Di seguito elenchiamo i punti più significativi e di maggiore discordanza rappresentati da ABI nella bozza consegnata alle OO.SS. alla ripresa della trattativa il 31 marzo:

  • Decorrenza del contratto: data di stipula dello stesso e scadenza al 31 dicembre 2018;
  • Scadenza Fondo per l’Occupazione al 31 dicembre 2020 con ridefinizione del nuovo utilizzo del FOC non esaustiva;
  • Riproposizione di passaggio delle attività dei punti E) F) e G) dall’art. 2 all’art.3 con applicazione del contratto complementare in caso di insourcing per acquisizione di attività che sviluppino nuova occupazione;
  • Clausola di mantenimento delle previsioni normative preesistenti al 7 marzo 2015 per i lavoratori presenti nel settore a tale data, mancante del riferimento alle cessioni individuali ed alle operazioni di costituzione di NewCo;
  • Base di calcolo del TFR su paga base, scatti di anzianità ed ex ristrutturazione tabellare a partire dal primo gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018;
  • Inquadramento del personale e Fungibilità: riproposizione sia della proposta sulla fungibilità all’interno delle aree e tra categorie/aree contigue sia di quella sugli inquadramenti da strutturare all’interno del Cantiere di lavoro. Sempre sugli inquadramenti ABI ha proposto che nelle intese aziendali o di gruppo si potessero realizzare delle nuove previsioni in materia, anche ai sensi dell’art 6 comma 2, che prevede specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL. Con tale previsione si sarebbe aggiunto di fatto un quarto capitolo alle materie già previste che ricordiamo sono: prestazioni lavorative, orari ed organizzazione del lavoro;
  • Inoltre nella prima bozza consegnata alle OO.SS. sono state inserite delle norme inerenti il tema delle attività commerciali e della conciliazione di tempi di vita e di lavoro.

Le OO.SS. e la Fisac in particolare hanno stigmatizzato i punti di criticità sopra esposti proponendo dei correttivi e la rimozione in tema di fungibilità, insourcing ed utilizzo dell’art.6 per le deroghe a livello di gruppo sul tema degli inquadramenti. Inoltre visto che ABI continuava a non esplicare in maniera dettagliata la propria proposta sui trattamenti economici è stato proposto di trovare la quadratura sul testo normativo prima di affrontare la parte economica; prioritariamente è stato chiesto di prevedere la nuova scadenza del contratto al 30 giugno 2018 contestando la proposta di base di calcolo sul TFR, in particolare in riferimento alla decorrenza retrodatata al 1 gennaio 2015.
Dopo svariate ore di confronto ABI, sulla base delle richieste sindacali, ha ritirato le proposte sulla fungibilità (abbiamo reiterato la previsione già vigente qui Quadri direttivi), sull’insourcing (norma cassata) e sugli inquadramenti (in particolare dal testo definitivo vengono espunte le previsioni relative all’articolo 6 di cui sopra).
Nel testo definitivo inoltre sono state precisate in maniera più dettagliata ed appropriata, come richiesto dalle OO.SS., le norme riguardanti:

  • le garanzie sull’applicazione delle normative previgenti in materia di lavoro;
  • il nuovo utilizzo del FOC (la cui scadenza è stata prevista per il 31/12/2018) per la ricollocazione dei lavoratori della sezione emergenziale del Fondo di solidarietà e di quelli licenziati per motivi economici, per la solidarietà espansiva, per la riconversione professionale e per l’agevolazione dell’ingresso dei giovani. Si è prevista inoltre la costituzione di un gruppo paritetico con l’incarico anche di individuare la rimodulazione delle prestazioni in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità del 2015. Nell’ambito di Enbicredito si è previsto inoltre una apposita piattaforma informatica per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di occupazione. Nel testo si è rafforzata la norma riguardante la ricollocazione del personale al Fondo Emergenziale nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici.

Sul trattamento economico è apparsa ancora più evidente tutta la criticità, da sempre fortemente evidenziata da ABI, dell’intreccio tra la durata del contratto e la quadratura finale degli aumenti salariali.
In prima battuta ABI ci ha proposto un aumento contrattuale di 90 euro sulla figura media (terza area professionale quarto livello sette scatti) in forma di EDR per una valenza del contratto fino al 31 dicembre 2018. La richiesta di una riduzione della durata del contratto o la trasformazione dell’EDR in un aumento a tutti gli effetti avrebbe comportato una sensibile riduzione del valore dell’aumento.
Le OO.SS. ed in particolare la Fisac hanno fortemente contestato la riproposizione dell’utilizzo della modalità dell’EDR nonché le decorrenze/scadenze così come prospettate, soprattutto di quelle relative alla base di calcolo del TFR.
Alla fine le parti hanno raggiunto una possibile intesa rigettando l’utilizzo dell’EDR:

  • la voce stipendio è incrementata di euro 85,00 mensili riparametrate (pari al 3,10% ca.), anche per i destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, suddiviso in tre tranches:
    • euro 25,00 dal 1 ottobre 2016
    • euro 30,00 dal 1 ottobre 2017
    • euro 30,00 dal 1 ottobre 2018;
  • di particolare rilievo per la tenuta complessiva della proposta economica è stato aver indotto ABI a recedere dalla volontà di sospendere/bloccare gli scatti di anzianità, che continuano dunque a maturare come previsto;
  • Decorrenza del contratto alla data di stipulazione e scadenza 31 dicembre 2018.

Niente è stato possibile fare, nonostante i nostri reiterati interventi, sulla decorrenza e scadenza delle previsioni di calcolo del TFR, strettamente legato però alla cosiddetta anima sociale del contratto che si è realizzata attraverso le norme presenti nell’accordo ed attraverso l’incremento del livello retributivo di inserimento professionale che passa da euro 1.794,47 a euro 1.969,54 corrispondente al 10% (e non più al 18%) in meno rispetto al tabellare della terza area professionale primo livello.
In più momenti si è davvero rischiato di rompere il negoziato per le intemperanze e le chiusure di ABI che ha reiterato più volte la possibilità di procedere con la disapplicazione del CCNL.
L’ipotesi di rinnovo, lo ripetiamo, non è stata ancora sottoscritta se non con una “firma tecnica di inizializzazione” (utile a certificare le intese raggiunte) proprio per rispettare i dovuti passaggi negli organismi dirigenti e, soprattutto, nelle assemblee dei lavoratori cui l’ipotesi sarà sottoposta prima di un’eventuale firma. Riteniamo che tale impianto possa essere definito in linea con il mandato del CDN FISAC (che sarà convocato la prossima settimana per decidere in merito) sulla difesa del CCNL, dell’Area Contrattuale e degli indirizzi decisi in tema di Inquadramenti, di recupero salariale, di tutela dell’occupazione e di misure di solidarietà intergenerazionale ed a favore dei giovani.

Nota FISAC CCNL ABI 2015

Testo ipotesi di accordo 31-3-15

Intervista a Radio Articolo 1: il Valore del contratto riconquistato 

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