Antiriciclaggio: aggiornamenti sulla Voluntary Disclosure

Ai fini dell’antiriciclaggio i contribuenti che aderiscono alla Voluntary disclosure saranno sottoposti alla “Adeguata verifica e a registrazione”  ma in alcuni casi rischiano anche la segnalazione di operazioni sospette. A tutt’oggi, infatti, non è stata esclusa l’applicazione della normativa antiriciclaggio in capo ai Professionisti  ed agli Intermediari che assistono i propri Clienti in questa procedura-

Il decreto legislativo 231/2007, che recepisce alcune disposizioni comunitarie sulla prevenzione dell’utilizzo del “sistema finanziario” per riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, obbliga alcune categorie, tra le quali i Professionisti dell’area economica, giuridica e contabile e gli Intermediari finanziari, ai seguenti adempimenti:

  1. Adeguata verifica della Clientela
  2. Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni
  3. Segnalazione di operazioni sospette  nei casi in cui sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio come definite dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 231/2007

L’errata od omessa effettuazione di questi adempimenti comporta sanzioni anche gravi. Stante la delicatezza delle problematiche di cui potrebbero venire a conoscenza i Professionisti nell’assistenza ai Clienti nella collaborazione volontaria, si tratta di conoscere se e in che misura questi obblighi siano sussistenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia dopo l’emanazione del decreto legge 4/2014 (prima versione Voluntary disclosure) sia successivamente alla Legge 186/2014, è intervenuto nella materia con la Nota 8624 del 31 gennaio 2014, con la Nota 9 gennaio 2015 e con la Faq di gennaio 2015. Da queste note appare che:

  1. Resta immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della Clientela –inclusa l’identificazione del “titolare effettivo” e l’applicazione di misure rafforzate di verifica nel caso di elevato rischio di riciclaggio-
  2. In presenza dei presupposti occorre eseguire la “segnalazione di operazioni sospette”
  3. Non sussistono gli obblighi antiriciclaggio se al Professionista ( dopo aver valutato l’opportunità -per il suo Cliente-  di accedere alla procedura ) non viene conferito l’incarico

Quindi i Professionisti e gli Intermediari devono eseguire l’adeguata verifica della Clientela e la registrazione/conservazione delle informazioni. Poiché  la

Voluntary disclosure riguarda quasi sicuramente la gestione di denaro, strumenti finanziari od altri beni, gli obblighi vanno rispettati anche dagli Avvocati (art.12, lettera c, decreto legislativo 231/2007).

Presenta invece qualche dubbio in più l’eventuale obbligo di eseguire la segnalazione di operazioni sospette all’Uif  della Banca d’Italia.

La nota del 9 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al riguardo, si limita ad enunciare che restano immutati gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette , secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2007. La nota sembra essere di chiusura , volta ad evitare l’esclusione , sempre e comunque dell’obbligo di segnalazione all’Uif.

In ogni caso (come vedremo nella prossima comunicazione. Ndr)  il Ministero non poteva non tener conto del fatto che la precedente normativa  sullo scudo fiscale (Decreto Legge 78/2009) a differenza della Legge 186/2014, escludeva espressamente l’obbligo di segnalazione per i casi di non punibilità previsti (essenzialmente reati tributari e reati comuni strumentali alla commissione dei reati fiscali).

In quelle ipotesi , in passato, gli Intermediari ed i Professionisti erano esentati dall’effettuare la segnalazione allorché  avessero ritenuto, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non esistevano altre ipotesi di reato oltre a quelle non punibili.

Da qui, quindi, la necessità di non poter escludere a priori l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nel caso della Voluntary disclosure.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!