La risoluzione, pertanto, o è contraria ai principi del G.A.F.I. (in quanto costituisce una surrettizia sospensione degli obblighi antiriciclaggio) o è superata. Questo perché è già stabilito dall’art.41, comma 1 del decreto legislativo 231/2007 che gli obblighi sorgono per effetto dello svolgimento di un’attività anche a seguito di un incarico.
La soluzione del problema va cercata nell’art.12, comma 2 per il quale l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell’esame della posizione giuridica del Cliente in relazione ad un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento, e si estende alle informazioni ottenute prima, durante o poi il procedimento stesso.
Il Ministero dell’Economia , con risposta alla Faq del 23 gennaio, pare concludere che l’esonero dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette NON i estenderebbe alla fase in cui il Professionista assiste il Cliente che abbia deciso di aderire alla Voluntary disclosure (esame della documentazione, presentazione della domanda, presentazione della relazione illustrativa) in quanto non sarebbe consulenza collegata a procedimenti giudiziari.
Un procedimento giudiziario, però, è per definizione quello in cui si esercita la giurisdizione.
In seguito alla richiesta di ammissione alla procedura, l’Agenzia emetterà un invito al contradditorio che il Contribuente può definire od impugnare. La scelta dipende dalla consulenza del Professionista sull’opportunità di evitare il procedimento sulla base delle informazioni ottenute prima dello stesso. Nel primo caso il contribuente eviterà procedimenti giudiziari, nel secondo caso affronterà (con consapevolezza) quello fiscale e, possibilmente, anche quello penale. Perciò se i dati e le informazioni ricevute dal Professionista sono finalizzate esclusivamente all’opportunità di evitare od affrontare i procedimenti giudiziari, l’esonero della segnalazione dovrà essere considerato di natura tale da preservare il diritto del Cliente ad un equo processo (Corte di Giustizia Ue).
La portata dell’esonero risulta anche dalla nota interpretativa alla raccomandazione 23 del G.A.F.I., che parla anche di attività svolte nell’ambito di procedimenti collegati con quelli giudiziari e di procedimenti amministrativi.
I contorni dell’esonero debbono però essere circoscritti. Visto che quasi ogni attività di un Professionista potrebbe risultare in un procedimento amministrativo (civile o penale), questo ragionamento potrebbe portare alla conclusione che i Professionisti non sarebbero mai tenuti alla segnalazione di operazioni sospette. Questo ovviamente non corrisponde alla “ratio legis” ed espone a sanzioni che possono arrivare anche fino al 40% degli importi non segnalati.
Se invece l’incarico conferito al Professionista -in special modo al Commercialista- comprende anche l’assistenza in altre attività (elenco Allegato A, provvedimento Uic 24.2.2006) attinenti, per es., l’apertura, chiusura e gestione di conti bancari, la gestione di denaro, strumenti finanziari ed altri beni, la costituzione , liquidazione e gestione di Società, Enti, Trust o strutture analoghe o qualsiasi altra operazione di natura finanziaria, non godrà di nessun esonero. Comunque il fondamento delle segnalazioni rimane il sospetto – o la consapevolezza- dell’origine criminosa dei beni oggetto dell’operazione, compresi i reati tributari.