Antiriciclaggio: Aggiornamenti sull’utilizzo del denaro contante

In attesa di una eventuale modifica delle soglie di utilizzo del denaro contante per i pagamenti (preannunciata dal Governo), ricordiamo che il Legislatore nazionale ha previsto limiti differenziati per i trasferimenti di denaro contante a seconda delle finalità che la norma intende conseguire.
In particolare, le disposizioni che contrastano il riciclaggio prevedono un limite di 999,99 euro. Non è possibile effettuare il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi a qualsiasi titolo per importi pari o superiori a mille euro. Sono, inoltre, previsti a tale fine anche ulteriori obblighi quali, ad es., quello dell’ adeguata verifica della Clientela e della registrazione e conservazione delle informazioni in un Archivio Unico Informatico. Tali informazioni, che devono essere conservate per dieci anni, riguardano non solo il Cliente, ma anche il Titolare effettivo dell’operazione.
Al fine di non ostacolare le attività turistiche e commerciali il limite sopraindicato è stato elevato a 14.999,99 euro (nel caso di vendite a cittadini extra-Ue non residenti nel nostro Paese) subordinando l’applicazione della maggiore soglia ad una serie di adempimenti aggiuntivi.
La soglia di tracciabilità di mille euro, prevista per il pagamento delle pensioni e degli stipendi da parte della Pubblica Amministrazione, assolve invece ad un fine diverso rispetto a quello di contrasto al riciclaggio. A seguito di tale disposizione il Legislatore ha inteso limitare l’uso del contante sia per ragioni di sicurezza, sia con l’intento di ridurre i costi di gestione (ad es. le spese dovute alla sicurezza per il trasporto del denaro).
La disposizione relativa al pagamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi invece assicura la tracciabilità del denaro.
Quella relativa all’installazione del Pos per Commercianti e Professionisti, invece, intende esercitare un effetto incentivante all’utilizzo della moneta elettronica, pur in mancanza dell’irrogazione di una specifica sanzione nei casi di inadempimento.
TABELLE RIASSUNTIVE
IL LIMITE GENERALE: 999,99 euro – Dal 6 dicembre 2011 è vietato trasferire denaro contante a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, oltre i 999,99 euro. Lo stesso vale per i trasferimenti di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e postali oltre la soglia devono avere la dicitura “non trasferibili”. Assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono riportare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Articolo 49, Dlgs231/2007.

EXRTA-UE: 14.999,99 euro – Possono ricevere denaro contante fino a 14.999,99 euro i Commercianti che vendono prodotti o servizi a persone fisiche non residenti in Italia, che siano anche cittadini extracomunitari (Paesi diversi dalla Ue o dal See, Islanda , Liechtenstein eNorvegia inclusi). Per sfruttare la deroga va seguita una precisa procedura: comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, deposito delle somme su conto corrente, autocertificazione del Cliente. Articolo 3, Dl 6/2012.

PENSIONI E STIPENDI P.A.: 1.000 euro – Dal 1° luglio 2012 le pensioni di importo superiore a 1.000 euro, così come gli stipendi ed i compensi oltre quella soglia versati dalla P.A., non possono più essere pagati in contanti presso gli sportelli degli uffici postali. L’operazione va effettuata utilizzando strumenti di pagamento elettronici (conto corrente bancario o postale, libretto postale od una carta prepagata abilitata), poi il denaro potrà essere prelevato. Sono escluse le erogazioni una tantum. Articolo 2, c.4-ter, Dl 138/2011.

CANONI DI LOCAZIONE: 999,99 euro – I pagamenti di canoni di locazione delle abitazioni possono essere incassati anche in contante, purché entro la soglia massima “generale” di 999,99 euro e tracciando il denaro (anche con una tradizionale ricevuta cartacea). E’ la situazione che si è delineata dopo la nota del Ministero dell’Economia n. DT10492 del 5 febbraio 2014, che ha così chiarito la portata della norma che inizialmente pareva vietare qualsiasi uso del contante. Articolo 1, c.50, legge 147/2013.

OBBLIGO DEL POS: 30 euro – I Professionisti e gli Esercenti di attività commerciali sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati con carte di debito purché di importo superiore a 30 euro. L’obbligo di dotarsi di Pos è scattato il 30 giugno 2014, dopo una fase transitoria che riguardava solo i soggetti con fatturato oltre i 200mila euro. L’obbligo che alcuni interpreti considerano un semplice “onere” non è sanzionato e genera solo la “mora del creditore”. Articolo 15, c.4, Dl179/2012 Dm 24 gennaio 2014.

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