L’attivazione del rapporto tra un destinatario della legge Antiriciclaggio–Professionisti ed Intermediari finanziari– con un Contribuente interessato alla voluntary disclosure impone l’attivazione dei normali presidi di collaborazione attiva e passiva (cioè identificazione, adeguata verifica-inclusa l’identificazione del titolare effettivo-, registrazione e segnalazione delle eventuali operazioni sospette.
Gli obblighi iniziano solo dal momento in cui viene conferito un incarico che implichi per i Professionisti l’impegno di una prestazione professionale e per gli Intermediari l’inizio di un rapporto continuativo o l’esecuzione di un’operazione.
L’adempimento degli obblighi si succede con le procedure normalmente in essere, le quali non richiedono modifiche od integrazioni ad hoc per la voluntary disclosure. Per l’adeguata verifica è richiesta l’applicazione di misure rafforzate in caso di elevato rischio di riciclaggio, come l’emersione di capitali detenuti in Paesi ad alto rischio, secondo le indicazioni del GAFI. Anche le registrazioni dei dati dell’Archivio Unico Informatico (o nel Registro della Clientela)-che debbono essere alimentate entro 30 giorni-avviene con la solita modalità. I Destinatari sono ormai sensibilizzati sulla necessità di evitare violazioni che possono apparire solo formali, ma che in realtà possono produrre sanzioni anche pesanti. Ancora nel 2013 la maggior parte delle violazioni riscontrate nel corso delle attività ispettive hanno riguardato la violazione degli obblighi di adeguata verifica e registrazione e (negli Studi Professionali) la mancata creazione del Registro della Clientela.La segnalazione delle operazioni sospette si basa sul presupposto imprescindibile della provenienza illegale dei beni. E non vi è più dubbio sul fatto che i reati tributari costituiscono presupposto del riciclaggio e, dal 1 gennaio, dell’auto-riciclaggio.
Le procedure di disclosure non presentano probabilmente alcuno degli indicatori di anomalia contemplati dai provvedimenti di Bankitalia e dal Ministero della Giustizia, ma possono essere riconducibili ad uno o più schemi di comportamento anomali elaborati dalla Uif, come ad esempio: le frodi fiscali internazionali, le frodi nelle fatturazioni, le frodi sull’Iva intracomunitaria, l’anomalo utilizzo di trust, il settore dei giochi e delle scommesse, l’abuso di finanziamenti pubblici ecc.ecc. Inoltre gli indicatori di anomalia hanno la funzione di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, ma non possono contribuire ad escludere la segnalazione.
Contrariamente alle norme sugli scudi fiscali, la Legge 186/2014 (anche per essere conforme agli standard internazionali di Ocse e Gafi) non prevede esoneri dagli obblighi di segnalazione. L’esonero generico previsto per i Professionisti dall’art. 12 delDlgs 231/2007 va valutato con particolare attenzione. L’assistenza che un Professionista può essere chiamato a fornire in una procedura di disclosure può riguardare, oltre alla consulenza, anche altre attività rilevanti (vedasi anche Allegato A al provvedimento Uic del 24.2.2006) ed attinenti, per es., l’apertura, chiusura e gestione di denaro, strumenti finanziari ed altri beni, la costituzione, liquidazione e gestione di Società, Enti, Trust o strutture analoghe o qualsiasi altra operazione di natura finanziaria.
Infine, ricordiamo che la “segnalazione dell’operazione sospetta” è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e (ove prevista) va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria. In oltre, ove ne sussistano i presupposti, vi è sempre (in via prevalente per gli Intermediari) l’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 333 del Codice di procedura penale e sanzionato dall’articolo 709 del Codice penale.