Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2015, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.
1) PERMESSI per EX FESTIVITA’ (art.56 CCNL ABI 19.01.2012; art.16 CCNL ABI 29.02.2012)
PER L’ANNO 2015, I PERMESSI RETRIBUITI RELATIVI ALLE “EX FESTIVITÀ” SONO CINQUE. Infatti, le cinque festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
- di giovedì, San Giuseppe, il 19 marzo;
- di giovedì, l’Ascensione, che cade il 14 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di giovedì, il Corpus Domini, che cade il 4 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di lunedì, SS. Apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per la piazza di Roma);
- di mercoledì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.
Quest’anno, pertanto, le festività soppresse coincidenti con giornate in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria sono cinque per tutte le piazze di lavoro (con l’eccezione del Comune di Roma, in cui sono 4).
Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata – nel periodo dal 16 gennaio 2015 al 14 dicembre 2015. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
N.B. Ricordiamo che i Quadri Direttivi ed i Dirigenti, rispetto alle ex-festività del 2015, devono tenere conto di quanto previsto in materia di alimentazione del F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito”dal 4° comma dell’art.31 del CCNL 19.01.2012 nonché dall’art.16 del CCNL 29.02.2012. In tal senso, rispetto alle spettanze 2015 sarà loro defalcata una giornata di ex festività.
2) FESTIVITA’ CIVILI (art.54 CCNL ABI 19.01.2012-art.15 CCNL ABI 29.02.2012)
Le norme contrattuali prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 aprile, Festa della Liberazione; 1°maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.
Nel 2015, nessuna delle citate ricorrenze coincide con la domenica per cui le previsioni di cui al 4° comma del richiamato art.54 del CCNL 19 .01.2012 non trovano applicazione.
3) SEMIFESTIVITA’ (art.54 CCNL ABI 19.01.2012; art.15 CCNL ABI 29.02.2012)
Nel corso del 2015 i giorni considerati «semifestivi» vengono a cadere nelle seguenti giornate:
- 4 APRILE (sabato), vigilia di Pasqua (per il Personale la cui prestazione si effettui il sabato);
- ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza)
- 14 AGOSTO (venerdì), vigilia di Ferragosto;
- 24 DICEMBRE (giovedì), vigilia di Natale;
- 31 DICEMBRE (giovedì), vigilia di Capodanno.
Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 19.01.2012) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale nei giorni 14.08.2015, 24.12.2015 e 31.12.2015 e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per il giorno 4.04.2015.
Ovviamente, per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (esclusa Roma ove tale giornata è comunque festiva) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso dell’anno 2015 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
– per il Personale a tempo pieno l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
– per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).
4) ART. 100- 6° COMMA
Inoltre, l’art. 100 CCNL dell’19/2/12 prevede il riconoscimento di una giornata di riduzione d’orario per le Aree Professionali (codice 1141 della gestione assenze/presenze), da utilizzarsi inderogabilmente nell’anno medesimo, previo preavviso alla competente Direzione, sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile nel limite minimo di un’ora. Queste ore sono usufruibili solo dalle colleghe/i con orario di lavoro full-time appartenenti alle Aree
Professionali. Ricordiamo che il suddetto permesso non è monetizzabile e, se non usufruito, viene perso. Per le colleghe/i con orario ridotto (part-time) questo tipo di permesso è in aggiunta al ROL (complessivamente 3 giornate l’anno).
Milano, gennaio 2015
Segreteria Organo di Coordinamento
FISAC/CGIL