Antiriciclaggio: Auto-Riciclaggio ancora sulla nuova legge

L’auto-riciclaggio può diventare un reato a consumazione prolungata (a causa della durata della prescrizione), ed un reato con effetti pesanti per l’utilizzo del sequestro per equivalente.

Il reato, in effetti, sortisce i suoi effetti nell’istante in cui vengono reimpiegati, ma non per uso personale, o movimentati i proventi del reato “sottostante”, quali l’evasione fiscale. Di conseguenza, anche a distanza di molto tempo (anche anni) dalla frode che ha consentito il nascere della somma illecita. Dal momento dell’utilizzo/movimentazione decorre il tempo della prescrizione, che è di massimo otto anni. Quindi può tranquillamente darsi l’eventualità di una frode fiscale commessa nell’anno 2009, a seguito della quale vi è stata una condanna penale, il cui autore utilizzi/movimenti quei proventi facendo, dal 2019, partire il calcolo della prescrizione, dando alle Autorità competenti otto anni di tempo per accertare (dunque fino al 2027) il reato di auto-riciclaggio. Il tutto a condizione che A) vi sia identità tra chi ha commesso la frode e chi auto-ricicla (quindi un eventuale erede non potrà “auto-riciclare”, ma bensì “riciclare” in senso proprio del termine legale; B) si tratti di acquisto di beni non impiegabili in impresa o per produrre altri redditi.

La conseguenza di tutto ciò, è che l’auto-riciclaggio scatta se si utilizza il denaro “da ripulire” per acquistare macchinari aziendali e non scatta invece se il medesimo denaro venisse utilizzato per acquisire beni di consumo. Questo comporterà, evidentemente, la necessità di affrontare i casi in cui il denaro da ripulire viene investito in beni personali molto commerciabili (oro, diamanti, ecc.) e poi rivenduti con conseguente “pulizia” del denaro.

Il reato di auto-riciclaggio, abbiamo detto, è a consumazione prolungata –scopo della norma è quello di rendere più difficile il realizzarsi dei reati economici- ma rimane aperta la questione per cui l’esportazione illegale di valuta compiuta da soggetti non responsabili del reato tributario (per esempio), avrà un livello sanzionatorio inferiore in quanto l’autore risponderà solo del reato di “riciclaggio” (l’auto-riciclaggio può essere, comunque, imputato solo all’autore del reato fiscale).

Rimane aperta anche la questione del “sequestro per equivalente” che, secondo la Magistratura, verrà ampiamente applicato pur con qualche difficoltà sul versante probatorio. Proprio sotto il profilo probatorio, a far scattare l’auto-riciclaggio “basta anche la semplice movimentazione di denaro in maniera tale da ostacolare l’identificazione del titolare delle somme in oggetto, cosa dimostrabile facilmente dal punto di vista documentale. Più problematica l’applicazione per i reati commessi nei scorsi anni e soprattutto sul versante dei reati che permettono proventi non tangibili, come (ad esempio) i risparmi d’imposta. Problematico dimostrare che un determinato investimento sia stato effettuato con importi sottratti all’Erario.

 

TABELLE GUIDA

A)  Auto-riciclaggio: L’articolo 648ter1 del Codice penale sanziona chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da reato non colposo, commesso dal soggetto stesso, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

B)   Riciclaggio: Il reato di riciclaggio, come esposto dall’articolo 648bis del codice penale, punisce chi ricicla denaro, beni od altre utilità provenienti da un reato non colposo commesso da un soggetto diverso da quello che materialmente commette il reato di riciclaggio.

C)   Prescrizione: Il tempo della prescrizione è quello trascorso il quale un reato si estingue. Normalmente corrisponde al massimo della pena prevista per quel reato e, in ogni caso, non meno di sei anni se si tratta di un reato ed a quattro se si tratta di contravvenzione. Nel caso dell’auto-riciclaggio decorre da quando si cerca di riutilizzare i proventi.

D)  Voluntary Disclosure: Con la voluntary disclosure, approvata in via definitiva dal Senato, si dà la possibilità al contribuente di sanare il “nero” all’estero od in Italia, pagando le imposte e prevedendo un abbattimento delle sanzioni. La Legge sul “rientro dei capitali” è quella che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio.

E)   Reati ed adesione: L’adesione alla procedura di voluntary disclosure da parte del contribuente ha come conseguenza una serie di coperture penali in rapporto all’applicazione dei reati tributari e delle frodi fiscali. Coperto anche l’eventuale reato di auto-riciclaggio che può avere come presupposto un reato tributario.

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