Il Money transfer è il servizio che permette di inviare/ricevere denaro nel mondo nel tempo di qualche minuto. Basta recarsi in un’Agenzia e presentare un Documento di Identità valido nella scadenza, compilare una specifica scheda per “l’adeguata verifica ai fini dell’Antiriciclaggio”, comunicare al personale di sportello importo e Paese di destinazione e versare le somme relative all’invio. Il servizio è organizzato per chi necessita di inviare piccole somme di denaro (inferiori a mille euro) in modo celere. L’operatività dei Money Transfer era stata modificata in modo sensibile nella manovra 2011. Per circa sei mesi sono state tassate le “rimesse dall’estero” effettuate dagli immigrati e la soglia della transazione portata a 2.500 euro. Era anche prevista un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati dalle Agenzie dei Money Transfer. Queste ultime, specificatamente, erano tenute a versare alla Stato il 2% dell’importo trasferito, con un minimo di tre euro per operazione. La norma introduttiva dell’Imposta di Bollo è stata poi abrogata nel marzo del 2012. Il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 ha disposto la riduzione della soglia a mille euro anche per l’operatività dei Money transfer. Di conseguenza, l’importo massimo trasferibile nell’arco di sette giorni è di 999,99 euro ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Dlgs 231/07.
L’Associazione Finanziarie Italiane ha posto come quesito al Ministero dell’Economia e delle Finanze “se la soglia dei mille euro debba essere considerata comprensiva o meno della commissione applicata dagli Istituti di pagamento –le “case madri delle Agenzie di Money Transfer- ad ogni operazione di invio, in virtù della natura differente di questa operazione rispetto a quella di pagamento del servizio”.
Il Mef, dando risposta scritta, afferma che “La risposta non può che essere affermativa, atteso che la norma ex articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l’acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli Intermediari Finanziari”.
La risposta ha suscitato diversi dubbi interpretativi, sia sotto il profilo soggettivo (in considerazione della diversità dei destinatari delle operazioni) sia sotto il profilo oggettivo (in virtù della natura differente di queste operazioni).
Le motivazioni adottate nel porre i rilievi sono, innanzitutto, che i destinatari delle operazioni di invio, effettuate tramite Istituto di pagamento, sono differenti da quelli che sostengono l’onere della commissione. La prima ha un beneficiario indicato dal cliente, la seconda viene corrisposta direttamente all’Agente dal cliente stesso. Viene altresì rilevata la natura differente dell’operazione di invio rispetto a quella dell’esazione della commissione. Quest’ultima è il compenso corrisposto all’Istituto di pagamento per il servizio reso al cliente, pertanto l’importo dell’operazione di invio non è comprensivo delle spese di commissione. Il beneficiario non riceverà anche l’importo del pagamento del servizio, che spetta, appunto, all’Agente. Si tratta di due operazioni differenti dal punto di vista economico e non dovrebbero essere considerate unitariamente ai fini della normativa Antiriciclaggio, in quanto sono differenti i destinatari dell’operazione e diversa la natura di queste operazioni.
LIMITI AI CONTANTI
LIMITI GENERALI: Trasferimento di contante tra privati vietato se pari o superiore a mille euro. Trasferimento di contante in territorio italiano per cittadini extraUE: vietato se pari o superiore a 15mila euro.
MONEY TRANSFER: Trasferimento attraverso Money Transfer: mille euro (in sette giorni).
CASINO’: Pagamento vincita in contanti nei Casinò consentito sino a mille euro.
COMPRO ORO: Pagamento Compro Oro in contanti vietato se pari o superiore a mille euro.
CONTANTI POLIZZE: Pagamenti in contanti polizze RC auto: mille euro. Pagamento di polizze auto prive di garanzia RC e polizze rami elementari: possibile in contanti se il oro importo lordo annuo non supera i 750 euro. Vietato invece il pagamento di premi polizze Vita in contanti.