Antiriciclaggio: Auto-Riciclaggio, la nuova Legge

Con la previsione del reato di auto-riciclaggio i reati tributari potranno costituire il presupposto fonte per la commissione del nuovo delitto.

In base alla nuova norma, commette auto-riciclaggio chiunque, dopo aver commesso un reato non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Dinanzi a reati tributari la possibilità (anche involontaria) di commettere il nuovo reato è elevata: in molte ipotesi con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l’auto-riciclaggio.

Ed infatti i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti od impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, e quindi le condizioni per integrare il nuovo reato sussistono tutte.

Peraltro la Cassazione (sezione III penale n.43881/2014) ha chiarito che integra il reato di riciclaggio sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, sia il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario ad un altro diversamente intestato. Ed ancora (sentenza n.546/11), che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. In pratica, secondo la Cassazione, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata.

Va da sé che il contribuente che non dichiara somme incassate per importi tali da integrare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, certamente dovrà trasferire queste somme e quindi il rischio di commettere anche l’auto-riciclaggio è obbiettivamente elevato.

Per evitare il nuovo reato dovrebbe, secondo il disposto del nuovo articolo 648ter del Codice penale, custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente: difficile comprendere come, in concreto, possa realizzarsi questa circostanza, visto che già il loro versamento su un conto, secondo la Suprema Corte, rappresenta un ostacolo all’identificazione.

L’espressa esclusione della punibilità di questo nuovo reato fa chiaramente dedurre che esso può essere commesso anche con riferimento a manifestazioni illecite relative a reato commesso prima dell’entrata in vigore della nuova norma. In pratica, se in passato (e quindi prima dell’entrata in vigore della norma) un contribuente ha commesso un reato tributario (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ecc.), rischia comunque di essere per seguito per auto-riciclaggio ove il trasferimento o l’impiego avvenga dopo l’entrata in vigore della norma.

Per quanto riguarda le pene, in caso di auto-riciclaggio di somme provenienti da reato tributario, queste variano a seconda del tipo di delitto tributario commesso: si arriva ad una reclusione da due ad otto anni e ad una multa da 5mila a 25mila in tutti i casi in cui il reato fonte sia la dichiarazione fraudolenta (con o senza fatture false), l’emissione di false fatture e la sottrazione fraudolenta aggravata; si andrà invece incontro alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 2.500 a 12.500 euro qualora il reato fonte sia uno degli altri delitti tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, ecc.).

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