Creval: sulla Circolare 1685 in tema di assenza per malattia

La vita aziendale del nostro Gruppo, è generalmente scandita dall’emanazione di circolari che intervengono nel normare le più svariate questioni; da quelle di carattere procedurale a quelle più specificamente attinenti la normativa interna.
Una delle più recenti circolari emanate su quest’ultima casistica e che ci lascia non pochi dubbi circa l’opportunità della sua emanazione e, soprattutto, sugli effetti pratici che la stessa potrebbe provocare, è la numero 1685 del 13/10/2014, relativa alle istruzioni per la produzione del certificato medico obbligatoriamente fin dal primo giorno di malattia.
È noto, infatti, che nelle aziende bancarie del nostro Gruppo vigeva la prassi, confermata dalla circolare di Gruppo n. 741, emanata il 6 settembre 2011, secondo la quale non era richiesto il certificato medico qualora l’assenza per malattia si fosse limitata ad un solo giorno.
Questa circolare, perentoria sia nei toni che nei termini, potrebbe generare problemi sia gestionali che pratici.
Innanzitutto la problematica gestionale.
La comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato telematicamente potrebbe non avere la tempestività richiesta dalla circolare perché:
a. Il medico potrebbe visitare il collega ammalato nel tardo pomeriggio e il numero di protocollo potrebbe non essere comunicato in tempo utile entro la giornata al servizio competente.
b. Il medico di base potrebbe addirittura non essere in servizio il giorno in cui il collega si ammala, ad esempio nelle giornate prefestive; il certificato quindi porterebbe inevitabilmente la data del giorno successivo e poiché il medico certifica la malattia al momento della visita il referto potrebbe non essere retroattivo.
In entrambi i casi il dipendente non sarebbe in grado di fornire “senza ritardo “ il certificato e la nuova normativa, che concede una deroga di massimo due giorni solo nel caso di certificato cartaceo rilasciato dal pronto soccorso o da struttura ospedaliera, potrebbe esporre il collega a conseguenze di natura economica se non addirittura disciplinare.
La problematica di ordine pratico.

Ci risulta, peraltro, che la messa a regime della procedura di certificazione medica telematica, non abbia influito con la stessa immediatezza e solerzia anche nella normativa di altre banche che, al contrario, continuano ad applicare la cosiddetta “franchigia” di uno, quando non di due, giorni di malattia, o comunque di concerto con l’INPS ad applicare per il primo giorno di malattia l’autocertificazione.
Un provvedimento del genere, forse, avrebbe ragione d’essere, se vi fossero nelle società del Gruppo particolari picchi di assenze per malattia. Non ci risulta invece che questo accada, anzi spesso i colleghi cumulano ferie e permessi per il semplice motivo che gli organici sono ridotti all’osso.
Perché quindi costringere i colleghi a rimanere in attesa di un certificato in uno studio medico anche per 4/5 ore, per un giorno solo di malattia? Per quali motivi ora non si crede più alla parola dei colleghi?
Di fronte a queste problematiche, auspicare una gestione elastica è il minimo che si possa chiedere.
In realtà, il vero auspicio è che vi possa essere un ripensamento su tale disposizione da parte delle strutture del nostro Gruppo. Ripensamento che, ben lungi dall’essere considerato un atto di debolezza, dimostrerebbe, al contrario, solo ragionevolezza e buon senso di fronte a un problema oggi inesistente ma che, al contrario, con la circolare 1685, cuce su di esso la toppa ben peggiore del presunto strappo. Auspichiamo pertanto l’utilizzo dell’autocertificazione così come in vigore presso altri Istituti Primari del Credito

Delegazioni sindacali Gruppo bancario Credito Valtellinese
DIRCREDITO FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UILCA
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