Negli ultimi giorni, numerosi colleghi hanno interpellato i propri rappresentanti sindacali in merito alla normativa sui permessi per ex festività. Ricordiamo che la materia è regolata dall’articolo 56 del vigente CCNL che, tra l’altro, evidenzia come:
1. tali permessi sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno;
2. la richiesta di fruizione va effettuata, dal Lavoratore, con un congruo preavviso;
3. la mancata fruizione, anche pro quota, prevede la corrispondente retribuzione da parte dell’Azienda.
Qualsiasi pressione o sollecito ad effettuare tali giornate di permesso risulta, pertanto, non giustificata dalla norma e dallo spirito contrattuale.
Ricordiamo, invece, che modalità diverse possono essere pattuite in sede aziendale mediante accordo tra la Banca e le OO.SS.LL..
Da tempo abbiamo sollecitato la Controparte ad avviare un tavolo per addivenire a soluzioni contrattuali che, pur nella complessità del momento che sta attraversando la Banca, contemperino le esigenze aziendali di contenimento dei costi con la garanzia per le legittime aspettative dei Colleghi.
Jesi, lì 17 Novembre 2014
Le OO.SS.LL. Aziendali Banca Marche
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