L’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita , salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione dall’1 al 40% rispetto all’importo della segnalazione omessa. A norma dell’art. 8 della legge 689/81 chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative è punito con una sanzione pari alla violazione più grave, aumentata sino al triplo. In presenza della contestazione, l’interessato può presentare scritti difensivi al Mef entro 30 giorni e chiedere di essere ascoltato di persona.
A seguito di tali scritti, se il Mef ritiene comunque fondata la violazione contestata, o comunque in assenza di questa attività difensiva preliminare, viene notificato al trasgressore il provvedimento d’irrogazione della sanzione. L’opposizione va proposta in via esclusiva al Tribunale di Roma e il procedimento segue il rito lavoro. Tutte le difese e le richieste di prova dovranno essere contenute nell’atto introduttivo, a cui andrà allegata anche la relativa documentazione di supporto, visto che poi non sarà più possibile produrla. Una volta notificato il decreto di ingiunzione di pagamento, il Ministero attenderà prima la scadenza dei termini per l’impugnatura dello stesso (o la mancata sospensione da parte di un Giudice in caso di ricorso), per poi inviare una lettera di sollecito di pagamento e procedere alla successiva iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
Ricordiamo che la segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione ben diversa dall’eventuale constatazione (sempre da parte dell’operatore/professionista e nei confronti della propria clientela, del trasferimento di denaro contante per somme pari o superiori a 1.000 euro. Infatti i medesimi, destinatari della normativa antiriciclaggio, sono obbligati a comunicare al Mef (Ministero Economia e Finanza), e più precisamente alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, le infrazioni al divieto di trasferimento di contanti di cui abbiano notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
Questo anche se il Cliente che ha commesso l’illecito non presenti alcun elemento di rischio legato al riciclaggio.
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