Antiriciclaggio: Le Segnalazioni dei Collegi dei Sindaci

Anche il corretto adempimento delle regole sull’antiriciclaggio da parte delle Società (destinatarie della normativa) va verificato, ma gli adempimenti per i Sindaci cambiano a seconda che il Collegio abbia o meno funzioni di Revisione legale.

COLLEGIO CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE: Ogni membro del Collegio deve assolvere in prima persona tutti gli obblighi antiriciclaggio, quali l’adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazione all’utilizzo del contante. Il Collegio deve verificarne il rispetto da parte della Società.

Per l’adeguata verifica, occorrerà controllare che la Società abbia identificato la propria Clientela in base a documenti validi, informazioni o dati aggiornati. Il Collegio dovrà verificare la conservazione per dieci anni e la registrazione dei dati della Clientela da parte della Società affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine da parte delle Autorità. Inoltre i Sindaci Revisori devono segnalare alla Uif, senza ritardo e possibilmente prima che l’operazione si svolga, le operazioni sospette delle quali vengano a conoscenza. Sono tenuti anche a comunicare al Ministero Economia e Finanze (entro trenta giorni dalla conoscenza), violazioni alle limitazioni dell’uso del contante o dei titoli al portatore di cui abbiano notizia nello svolgimento dei propri compiti.

COLLEGIO SINDACALE SENZA REVISIONE LEGALE: In base all’articolo 12, comma 3-bis del Dlgs. 231/07, il Collegio Sindacale privo della funzione di revisione legale non è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della Clientela, registrazione e conservazione dati e segnalazione di operazioni sospette. Rimane comunque l’obbligo di comunicazione delle violazioni all’utilizzo del denaro contante. Ma la segnalazione di operazioni sospette, pur non prevista dalle disposizioni del Dlgs. 231 (quindi non punibile come da ex art.57, comma 4 del dlgs 231 con la sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata) potrebbe comunque escludere rischi di incriminazione dei Sindaci per concorso nel reato degli Amministratori (art. 40 e 110 del Codice penale).

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